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Sentenza

Sentenza del 24/07/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - Società controllate non residenti territorio Stato("transfer pricing") - Determinazione "valore normale" - Criteri plurimi comparabilità - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, il tasso di interesse applicato a un finanziamento infragruppo concesso dalla controllante italiana alla controllata tedesca. Secondo l'Amministrazione, gli interessi contabilizzati erano inferiori al valore normale di mercato: il tasso contrattuale, pari a Euribor a sei mesi più uno spread dello 0,76%, era stato confrontato con tassi medi statistici pubblicati dalla Banca d'Italia, determinando una maggiore base imponibile IRES di 56.359 euro. Le società contestavano sia profili procedurali sia, nel merito, l'erronea applicazione del metodo CUP, sostenendo la correttezza del metodo del costo maggiorato e l'assenza di adeguata comparabilità.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso nel merito. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha rilevato che il metodo CUP è preferibile solo quando esistano transazioni effettivamente comparabili o quando le differenze possano essere corrette con sufficiente precisione. Il confronto con la media aggregata dei tassi bancari non consentiva di verificare adeguatamente i fattori di comparabilità, tra cui funzioni svolte, clausole contrattuali, circostanze economiche, rischio del finanziamento e strategie commerciali. L'Agenzia non ha quindi dimostrato che il corrispettivo pattuito fosse inferiore al valore normale. L'appello è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori; le ulteriori eccezioni sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti (...) sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito

    La norma applica il principio di libera concorrenza alle operazioni infragruppo con società non residenti. L'Amministrazione deve dimostrare, con un metodo attendibile e basato su dati comparabili, che il prezzo o il corrispettivo pattuito abbia determinato un reddito inferiore a quello normale.

  • Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE contro la doppia imposizione

    Rappresenta il riferimento internazionale del principio arm's length, secondo cui le condizioni delle operazioni tra imprese associate devono essere confrontate con quelle che sarebbero state praticate tra imprese indipendenti.

  • Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali del 22 luglio 2010

    Quando è possibile individuare transazioni comparabili sul libero mercato, il metodo CUP è il più diretto ed affidabile (...) e, in questi casi, è preferibile a qualsiasi altro metodo

    Il metodo CUP non è automaticamente applicabile né necessariamente prevalente. È preferibile soltanto se sono disponibili transazioni comparabili effettive oppure se le differenze rispetto all'operazione infragruppo possono essere corrette in modo sufficientemente accurato. L'analisi deve considerare molteplici fattori di comparabilità, non soltanto la natura generica del finanziamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie di transfer pricing l'Amministrazione deve provare non solo l'esistenza dell'operazione infragruppo, ma anche che il corrispettivo applicato sia inferiore al valore di libera concorrenza, utilizzando dati e metodologie concretamente attendibili.
  • Il metodo CUP è affidabile soltanto quando il confronto riguarda operazioni realmente comparabili. Medie statistiche aggregate, da sole, possono essere insufficienti se non tengono conto di rischio, durata, garanzie, merito creditizio, funzioni del finanziatore, clausole contrattuali e condizioni economiche.
  • La comparabilità deve essere valutata complessivamente: la sola coincidenza della categoria dell'operazione, ad esempio un generico finanziamento per cassa, non dimostra la comparabilità dei tassi.
  • Un finanziamento concesso da una società controllante non è automaticamente comparabile a un finanziamento bancario, perché banca e controllante svolgono funzioni differenti e assumono rischi diversi.
  • Il contribuente può difendere un metodo alternativo, come il costo maggiorato, se dimostra che è coerente con le funzioni svolte, i costi sostenuti e le condizioni economiche dell'operazione. Tuttavia, anche tale metodo deve essere supportato da un'analisi concreta e documentata.
  • Per rendere solido un accertamento di transfer pricing è opportuno documentare l'analisi di comparabilità, preferendo, ove disponibili, comparabili interni e apportando rettifiche motivate alle differenze rilevanti.

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