Sentenza del 24/07/2017 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES, IVA, IRAP - Omessa dichiarazione reddito - Plusvalenza - Cessione immobiliare società in liquidazione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano gli avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2010, relativi a IRES e IVA derivanti da plusvalenze realizzate mediante cessioni immobiliari e omessa presentazione della dichiarazione. Deducevano, tra l'altro, l'assenza dei presupposti per estendere ai soci e al liquidatore la responsabilità tributaria della società cancellata, la mancata distribuzione di utili o beni sociali, l'inapplicabilità retroattiva della presunzione introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, l'indetraibilità dell'IVA contestata, carenze motivazionali dell'avviso e vizi della sottoscrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli e respinto l'eccezione di tardività dell'Agenzia. Ha accolto integralmente l'appello del socio, annullando nei suoi confronti l'avviso di accertamento, poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato che egli avesse ricevuto somme o beni dalla società nel biennio precedente la liquidazione o durante la liquidazione. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della presunzione di distribuzione introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014. L'appello del liquidatore è stato accolto parzialmente: è stata esclusa la sua responsabilità per l'IVA, poiché l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda testualmente le imposte sul reddito e non può essere applicato analogicamente all'IVA; inoltre, le fatture contestate possedevano i requisiti formali e sostanziali per la detrazione. Sono invece rimaste ferme le contestazioni relative all'IRES e la responsabilità del liquidatore, ritenuta distinta e più ampia di quella del socio. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 cod. civ.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci entro il limite di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. L'Amministrazione deve provare concretamente l'avvenuta distribuzione e riscossione di somme o beni.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute ... nei limiti del valore dei beni stessi.
La responsabilità del socio non deriva automaticamente dalla sua qualità, ma richiede la prova dell'effettiva ricezione di denaro o beni sociali. La responsabilità del liquidatore è sussidiaria e presuppone, per le imposte sul reddito, che le imposte non siano state soddisfatte con l'attivo della liquidazione e che siano state violate le regole di graduazione dei crediti o assegnati beni ai soci prima del pagamento dei debiti tributari.
Art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014
il valore del denaro o dei beni sociali ricevuti si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria
La norma ha introdotto una presunzione relativa di ricezione di utili o beni sociali da parte dei soci, ma la Commissione ha ritenuto che tale previsione non fosse applicabile retroattivamente a un periodo d'imposta anteriore alla sua entrata in vigore.
Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo
In assenza di un'espressa previsione legislativa o di un'implicita e inequivocabile disposizione del sistema, le norme tributarie non possono essere applicate a fatti e periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le fatture che presentano i requisiti formali e sostanziali richiesti consentono la detrazione dell'IVA, salvo che l'Amministrazione dimostri la falsità o l'inesistenza delle operazioni. La mancata registrazione della fattura costituisce un adempimento formale e, secondo la giurisprudenza richiamata, non può automaticamente impedire la detrazione o il rimborso se i requisiti sostanziali sono dimostrati.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali non rende automaticamente responsabili i soci per i debiti tributari della società: il Fisco deve provare che i soci abbiano ricevuto somme o beni sociali e può agire solo entro il valore effettivamente riscosso.
- Le presunzioni introdotte da una norma successiva non possono essere utilizzate per accertare periodi d'imposta precedenti, salvo un'espressa previsione di retroattività compatibile con i principi dello Statuto del contribuente.
- La responsabilità del liquidatore è diversa e potenzialmente più ampia di quella del socio, ma deve comunque rispettare i presupposti specifici previsti dalla legge e non può essere estesa per analogia a imposte diverse da quelle espressamente indicate.
- Una norma che disciplina la responsabilità per imposte sul reddito non può essere applicata automaticamente all'IVA, che ha natura diversa, in assenza di una specifica base normativa.
- Per negare la detrazione IVA non è sufficiente rilevare irregolarità meramente formali: l'Amministrazione deve contestare e dimostrare l'inesistenza, la falsità o la non inerenza delle operazioni, mentre il contribuente deve documentarne l'effettività e il collegamento con l'attività d'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 lug 2017Sentenza del 24/07/2017 n. 1809 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →