Sentenza del 24/07/2017 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Effetto devolutivo dell'appello per revisione del primo giudizio - Esclusione dei vizi della sentenza di primo grado relativi alla motivazione o alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Sussiste in quanto riguardano il Giudice di legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava l’effetto devolutivo dell’appello e, in particolare, se il giudice di secondo grado potesse riesaminare la controversia anche quando l’appellante non avesse dedotto specificamente vizi di motivazione della sentenza o la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Tali censure riguardano propriamente il giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione e non costituiscono, di per sé, il presupposto necessario per devolvere la controversia al giudice d’appello.
La decisione
È stato affermato che l’appello trasferisce al giudice di secondo grado la cognizione delle questioni e degli errori contestati rispetto alla decisione impugnata. Pertanto, il giudice d’appello deve esaminare la controversia nei limiti delle doglianze devolute, senza che sia indispensabile qualificare le censure come vizio di motivazione o violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La deduzione di tali vizi resta rilevante principalmente nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. costituisce un vizio della decisione rilevante come motivo di legittimità; nel giudizio d’appello, invece, il riesame deriva dall’effetto devolutivo delle specifiche questioni contestate.
Principio dell’effetto devolutivo dell’appello
L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione delle questioni e degli errori dedotti dall’appellante, nei limiti delle relative censure, anche senza una formale qualificazione come vizio di motivazione o violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sezioni Unite, 23 dicembre 2005, n. 28498
La pronuncia è richiamata a sostegno della distinzione tra i motivi propri dell’appello e i vizi rilevanti nel ricorso per cassazione.
Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080
La pronuncia conferma che il giudice d’appello conosce delle questioni devolute attraverso le censure dell’impugnazione, mentre i vizi di motivazione e di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumono rilievo tipico nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello è essenziale indicare quali errori o punti della sentenza di primo grado si intendono contestare; non è invece necessario ricondurre formalmente ogni doglianza al vizio di motivazione o alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
- L’appello non è una rinnovazione illimitata del processo: il giudice di secondo grado può esaminare solo le questioni effettivamente devolute e contestate nell’atto di impugnazione.
- I vizi di motivazione e di omessa pronuncia o ultrapetizione hanno rilievo tipico nel ricorso per cassazione, mentre in appello è determinante il contenuto sostanziale delle censure e delle richieste formulate.
- Per evitare l’inammissibilità o la mancata devoluzione di una questione, l’appellante dovrebbe indicare con precisione il capo impugnato, l’errore attribuito al primo giudice e la decisione richiesta al giudice d’appello.
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