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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Brescia, Sezione 1

nel giudizio ex artt. 112 segg. c.p.a. per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia 19.2.2024 n. 164, avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente per l’a.s. 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di euro 500,00.

Giustizia amministrativa202400698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato il riconoscimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e l’erogazione del relativo buono di 500 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, lamentando che, nonostante la sentenza del TAR n. 56/2025 avesse ordinato al Ministero di dare esecuzione al precedente giudicato mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente e avesse nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, il beneficio non fosse stato ancora erogato. Con un reclamo depositato il 4 dicembre 2025 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza e, se necessario, indicazioni per la corretta attuazione del giudicato o la sostituzione del commissario ad acta. La ricorrente richiamava l’inutile decorso dei termini assegnati, senza tuttavia fornire prova di avere inviato al commissario la diffida scritta prevista dalla precedente sentenza quale presupposto per la sua attivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto allo stato l’istanza di esecuzione. La precedente sentenza aveva stabilito espressamente che il commissario ad acta avrebbe agito su semplice richiesta dell’interessata, da formulare mediante diffida scritta inviata direttamente al commissario, accompagnata dalla sentenza e da una dichiarazione circa la mancata esecuzione da parte del Ministero. Poiché non risultava provato l’invio di tale diffida, l’inerzia del commissario era giustificata e non sussistevano i presupposti per sostituirlo o impartire ulteriori indicazioni. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    nel giudizio ex artt. 112 segg. c.p.a.

    Il giudizio è stato introdotto per ottenere l’esecuzione del giudicato; l’istanza è stata respinta perché non risultava integrato il presupposto operativo stabilito dalla precedente sentenza per l’attivazione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di ottemperanza subordina l’attivazione del commissario ad acta a una semplice richiesta dell’interessato, quest’ultima deve essere formulata secondo le modalità specificamente indicate nella pronuncia, inclusa, ove prevista, una diffida scritta indirizzata direttamente al commissario.
  • L’inerzia del commissario ad acta non può essere considerata ingiustificata né può fondare la sua sostituzione se l’interessato non prova di avere compiuto l’atto di impulso espressamente previsto dalla sentenza di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’inadempimento dell’amministrazione e dell’operatività dei poteri commissariali deve essere compiuta alla luce del contenuto conformativo della sentenza da eseguire, comprese le condizioni e le modalità stabilite per l’intervento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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