Sentenza n. 1363/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti del 23 dicembre 2025 relativa ai provvedimenti e alle prove di spedizione e notificazione dei canoni idrici richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 23 dicembre 2025. L'istanza riguardava gli atti richiamati in un sollecito di pagamento e messa in mora relativo al mancato pagamento di un'utenza idrica, nonché i referti di spedizione e ricezione, le relate di notifica, le ricevute di spedizione e gli avvisi di ricevimento. L'accesso era finalizzato ad acquisire documentazione necessaria alla difesa in un giudizio da instaurare dinanzi al Giudice di pace competente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti, poiché la documentazione era specificamente individuata e funzionale alla tutela e alla difesa di una posizione giuridica del richiedente. L'istanza non era preordinata a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, ma alla verifica degli atti e delle notificazioni posti a fondamento della pretesa relativa ai canoni idrici. Il Comune è stato condannato a consentire la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti e riferibile a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”
L'accesso è escluso quando mira a un controllo generalizzato dell'amministrazione; è invece ammissibile quando è specificamente funzionale alla cura o alla difesa di una posizione giuridica.
art. 24 l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata quale base della censura e nel quadro dei limiti dell'accesso documentale.
art. 25 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione alla formazione del diniego tacito e alla tutela giurisdizionale avverso il mancato riscontro dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'accesso documentale è esercitabile quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
- L'accesso difensivo è ammissibile quando la documentazione è specificamente individuata ed è funzionale alla cura o alla difesa di una posizione giuridica, anche in vista di un giudizio da instaurare.
- Non ricorre un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione quando la richiesta riguarda atti determinati e documenti posti a fondamento di una pretesa amministrativa nei confronti del richiedente.
- Il decorso inutilmente del termine di trenta giorni dall'istanza di accesso consente di impugnare il diniego tacito e, ove sussistano i presupposti dell'accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia entro un termine stabilito.
Come è indicizzato
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