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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8107 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.E. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003. L'Amministrazione aveva accertato un maggior reddito derivante dalla partecipazione del contribuente nella società di persone, recuperando le imposte non versate e applicando le sanzioni. Il motivo accolto riguardava la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: non erano stati chiamati a partecipare al processo la società e l'altro socio illimitatamente responsabile, nonostante la controversia riguardasse un accertamento unitario destinato a riflettersi sulla posizione di tutti i soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri nove. Ha ritenuto nullo l'intero giudizio di merito, poiché celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La sentenza impugnata è stata cassata e gli atti sono stati rinviati alla Commissione tributaria provinciale di Varese, in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci e riesaminare il ricorso originario. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato automaticamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione. L'accertamento del reddito societario presenta quindi elementi comuni e inscindibili rispetto alle posizioni fiscali dei singoli soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Litisconsorzio necessario e integrazione del contraddittorio

    Quando la controversia tributaria riguarda in modo unitario la società di persone e tutti i soci, tutti devono partecipare allo stesso processo. Se uno o più litisconsorti necessari non sono stati citati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    La riunione di procedimenti separati può evitare la duplicazione dei giudizi solo quando ne ricorrano concretamente i presupposti. Nel caso esaminato non risultava che tutti i soci avessero impugnato i rispettivi avvisi, sicché la riunione non era applicabile.

  • Art. 101 c.p.c.

    Principio del contraddittorio

    Ogni soggetto la cui posizione è direttamente coinvolta nella decisione deve avere la possibilità di partecipare al processo e difendersi.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Il processo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti. La mancata partecipazione dei litisconsorti necessari compromette la validità del giudizio.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento

    La violazione delle norme processuali fondamentali, come quelle sul litisconsorzio necessario, può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali relative a società di persone, l'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione ai soci costituiscono normalmente una fattispecie unitaria: devono quindi partecipare al processo la società e tutti i soci interessati.
  • La decisione resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • In presenza di un vizio di litisconsorzio necessario, il giudice non decide definitivamente sul merito, ma annulla il giudizio e rimette la causa al primo giudice affinché integri il contraddittorio e proceda a un nuovo esame.
  • La riunione di procedimenti separati non è automatica e richiede che sussistano i relativi presupposti; in mancanza, occorre integrare formalmente il contraddittorio nel giudizio già instaurato.
  • La regola riguarda le questioni comuni all'accertamento societario e alle posizioni dei soci; può non applicarsi alle questioni esclusivamente personali del singolo contribuente.

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