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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-347/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 gennaio 2022. — SIA „ Zinātnes parks” contro Finanšu ministrija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Programma di cofinanziamento – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Ambito di applicazione – Limiti – Nozioni di “capitale sociale sottoscritto” e di “impresa in difficoltà” – Esclusione di imprese in difficoltà dal sostegno del FESR – Modalità con cui un aumento del capitale sociale sottoscritto diventa effettivo – Data di presentazione delle prove di tale aumento – Principi di non discriminazione e di trasparenza. — Causa C-347/20

Giurisprudenza europea62020CJ0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo autonomo la nozione di "capitale sociale sottoscritto" dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014, escludendo che essa coincida con il solo capitale già reso pubblico secondo il diritto nazionale. Ai fini della verifica dello status di impresa in difficoltà nel contesto del FESR, l’autorità di gestione può fondarsi soltanto sulle prove documentali previste dalla procedura di selezione, purché conformi ai principi UE rilevanti. Infine, una disciplina nazionale che impedisca di completare la domanda dopo il termine di deposito è compatibile, in linea di principio, con il diritto UE.

Interpretazione delle nozioni di "capitale sociale sottoscritto" e di "impresa in difficoltà" ai fini dell’accesso al sostegno FESR, nonché compatibilità con i principi UE di una disciplina nazionale che vieta precisazioni delle proposte dopo il termine di deposito.

La questione giuridica

1) Se la nozione di "capitale sociale sottoscritto" di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 debba riferirsi solo ai conferimenti resi pubblici secondo il diritto nazionale, o invece all’insieme dei conferimenti già realizzati o irrevocabilmente impegnati. 2) Se, nel valutare se un candidato sia o meno "in difficoltà", l’autorità di gestione debba considerare solo le prove documentali conformi ai requisiti fissati dalla procedura di selezione. 3) Se i principi di non discriminazione e trasparenza dell’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 ostino a una norma nazionale che impedisce di precisare/completare le proposte dopo il termine ultimo di deposito.

Principio di diritto

Ai fini dell’esclusione dal sostegno FESR delle imprese in difficoltà, la nozione di "capitale sociale sottoscritto" va interpretata autonomamente come comprensiva di tutti i conferimenti già effettuati o irrevocabilmente promessi dai soci, senza dipendere dalle sole formalità di pubblicità nazionali; l’autorità di gestione può limitarsi alle prove documentali previste dalla procedura di selezione, purché tali requisiti rispettino effettività, equivalenza e i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; inoltre, il diritto dell’Unione non osta in linea di principio a una regola nazionale che vieti precisazioni delle proposte dopo la scadenza del termine di deposito, se tale divieto si applica in modo equivalente a procedure comparabili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Regolamento (UE) n. 1301/2013
  • Regolamento (UE) n. 651/2014
  • Direttiva 2017/1132/UE
  • Direttiva 2013/34/UE
  • Articoli 107 e 108 TFUE

Capitale sociale sottoscritto, impresa in difficoltà e selezione di progetti FESR

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo lettone in una controversia tra una società a responsabilità limitata e il Ministero delle Finanze lettone, relativa al rigetto di una proposta di progetto presentata nell’ambito di un programma di cofinanziamento del FESR. La Corte è chiamata a chiarire come debba essere accertata la qualità di "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato e quali limiti derivino, nella procedura di selezione, dai principi di trasparenza e non discriminazione.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013, che esclude dal sostegno FESR le imprese in difficoltà come definite dalle regole UE in materia di aiuti di Stato. Vengono inoltre in rilievo l’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013, che impone all’autorità di gestione di elaborare e applicare procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, nonché l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, che definisce l’"impresa in difficoltà". Per il profilo societario la Corte considera anche la direttiva 2017/1132, in particolare le disposizioni sulla pubblicità degli atti societari.

Fatti e procedimento principale

La SIA "Zinātnes parks" aveva presentato una proposta di progetto per ottenere un finanziamento FESR il 30 aprile 2019, allegando una delibera assembleare del 29 aprile 2019 con cui si disponeva l’aumento del capitale statutario. Durante la valutazione, la società informava che l’aumento era stato iscritto nel registro delle imprese il 24 luglio 2019 e produceva anche un rapporto intermedio approvato da un revisore. Il Ministero delle Finanze respingeva la proposta ritenendo che, alla data di presentazione, la società fosse un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014.

Prime due questioni: criterio di valutazione e prove documentali

Il giudice del rinvio chiede anzitutto se la nozione di "capitale sociale sottoscritto" debba essere letta, alla luce del diritto nazionale e delle regole di pubblicità societaria, come riferita solo al capitale reso pubblico secondo le forme nazionali. Chiede inoltre se, nel verificare l’assenza dello status di impresa in difficoltà, l’autorità di gestione debba considerare esclusivamente le prove documentali previste dalla procedura di selezione, e in particolare se debba limitarsi ai documenti disponibili al momento stabilito dalla disciplina nazionale.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "capitale sociale sottoscritto"

La Corte afferma che l’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 non rinvia al diritto nazionale per definire il "capitale sociale sottoscritto" e deve quindi ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme. In base al senso abituale dei termini e alla finalità della disciplina, l’espressione comprende l’insieme dei conferimenti che i soci hanno già effettuato o si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare, non soltanto quelli già pubblicati nel registro. La Corte collega questa lettura alla finalità del regolamento n. 651/2014, che mira a evitare che vengano concessi aiuti automatici a imprese la cui capacità di sopravvivenza economica sia compromessa, riservando tali situazioni alla disciplina speciale sugli aiuti di salvataggio e ristrutturazione.

Irrilevanza delle sole formalità di pubblicità societaria

La Corte precisa che il coordinamento offerto dalla direttiva 2017/1132 in materia di pubblicità delle modifiche del capitale serve a tutelare i terzi e a garantire la conoscibilità degli atti societari, ma non introduce una condizione di opponibilità o pubblicità quale requisito per la stessa esistenza dell’impegno irrevocabile al conferimento. Spetta dunque al giudice nazionale verificare, secondo il diritto societario lettone, se alla data rilevante la delibera assembleare attestasse un impegno irrevocabile sufficiente a escludere la qualificazione di impresa in difficoltà.

Valutazione delle prove nella procedura di selezione

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 non stabilisce quali prove debbano essere usate per dimostrare che un’impresa non è in difficoltà. Tuttavia, l’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 impone all’autorità di gestione di verificare la capacità finanziaria dei beneficiari tramite procedure e criteri adeguati. Ne consegue che l’autorità può basarsi solo su informazioni sufficientemente affidabili e che la scelta dei mezzi di prova rientra, in linea di principio, nell’autonomia procedurale degli Stati membri.

Limiti ai requisiti probatori nazionali

La Corte aggiunge che i requisiti probatori devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività: non possono essere più severi di quelli previsti per situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di presentare utilmente un progetto per ottenere il sostegno FESR. Devono inoltre essere rispettati i principi generali di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. In concreto, la Corte ritiene in linea di principio compatibile una disciplina che consenta di fondarsi sulla relazione annuale definitiva o, se prodotta, su un rapporto intermedio approvato da un revisore legale.

Terza questione: divieto di precisazioni dopo il termine di deposito

Con la terza questione il giudice del rinvio interroga la Corte sulla compatibilità con l’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 di una norma nazionale che vieta di precisare le proposte di progetto dopo il termine ultimo di deposito. La Corte chiarisce che il diritto UE non stabilisce il momento esatto entro cui i candidati devono presentare tutte le prove necessarie, sicché spetta agli Stati membri fissare il termine, nel rispetto dei principi di equivalenza, effettività, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Decisione della Corte

La Corte conclude che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una regola nazionale che impedisca ai candidati di completare il fascicolo dopo la scadenza del termine di presentazione. Tale soluzione è giustificata dall’esigenza di garantire un’istruttoria ordinata, il rispetto della parità di trattamento e la trasparenza della selezione, oltre alla buona amministrazione e ai tempi di attuazione dei programmi. Resta però necessario che il divieto si applichi in modo equivalente a tutte le procedure comparabili, per non violare il principio di equivalenza.

Principi affermati

La sentenza afferma tre principi utili per la pratica:

  • la nozione di "capitale sociale sottoscritto" è autonoma e comprende anche i conferimenti irrevocabilmente promessi;
  • nella selezione dei progetti FESR, l’autorità può limitarsi alle prove previste dalla procedura purché rispettino i principi UE e l’autonomia procedurale nazionale;
  • è legittimo fissare un termine perentorio oltre il quale la domanda non può essere integrata, purché il regime sia coerente con il principio di equivalenza.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalifesraiuti di statodiritto societarioprocedura di selezione dei progetti

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