Corte di giustizia, Sentenza C-238/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 gennaio 2022. — SIA „Sātiņi-S” contro Dabas aizsardzības pārvalde. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Direttiva 2009/147/CE – Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti in una zona Natura 2000 – Indennizzo inferiore ai danni realmente subìti – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Nozione di “vantaggio” – Presupposti – Regolamento (UE) n. 717/2014 – Principio de minimis. — Causa C-238/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le restrizioni imposte dalla disciplina Natura 2000 per la tutela degli uccelli selvatici possono legittimamente incidere sull’uso del bene senza esigere un indennizzo pieno ai sensi dell’articolo 17 della Carta. Ha poi affermato che un compenso erogato dallo Stato per questi danni può integrare un aiuto di Stato, poiché comporta un vantaggio economico per l’impresa beneficiaria. Infine, se la misura rientra nel regolamento de minimis per pesca e acquacoltura, si applica il massimale di EUR 30000 su tre esercizi finanziari.
Indennizzo per danni da uccelli protetti in area Natura 2000: compatibilità con la Carta, qualificazione come aiuto di Stato e applicazione del regime de minimis nel settore acquacoltura
La questione giuridica
Se l’articolo 17 della Carta osti a un indennizzo significativamente inferiore al danno effettivo per limitazioni imposte in Natura 2000; se un simile indennizzo costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e, in caso affermativo, se vi si applichi il massimale de minimis di EUR 30000 previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014.
Principio di diritto
L’articolo 17 della Carta non impone che l’indennizzo concesso per perdite subite a causa delle misure di protezione in una zona Natura 2000 equivalga integralmente al danno effettivo; una compensazione inferiore è quindi compatibile con la Carta. Inoltre, un indennizzo pubblico per tali perdite può conferire un vantaggio economico e costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se ricorrono anche gli altri presupposti della disposizione; se tale misura rientra nel regolamento n. 717/2014, ad essa si applica il tetto de minimis di EUR 30000.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2009/147/CE
- Regolamento (UE) n. 717/2014
- Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 717/2014
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014
Indennizzo per danni da uccelli protetti in area Natura 2000: Carta, aiuti di Stato e de minimis
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) lettone in una controversia tra la società di acquacoltura Sātiņi-S SIA e l’Autorità di tutela dell’ambiente lettone. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità di un indennizzo pubblico, inferiore al danno effettivo, con la Carta, con la disciplina sugli aiuti di Stato e con il regolamento de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Fatti e procedimento principale
La società aveva acquistato nel 2002 due immobili comprendenti stagni situati in una riserva naturale, poi inclusa nella rete Natura 2000. Nel 2017 ha chiesto un indennizzo per i danni all’acquacoltura causati da uccelli e altri animali protetti; l’amministrazione ha respinto la domanda perché la società aveva già raggiunto il massimale di EUR 30000 di aiuti de minimis previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014.
La ricorrente sosteneva che il compenso, avendo natura meramente risarcitoria, non costituisse un aiuto di Stato. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte suprema lettone ha proposto tre questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto:
- se l’articolo 17 della Carta osti a un indennizzo sensibilmente inferiore al danno realmente subito;
- se tale indennizzo costituisca un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE;
- se, in caso affermativo, si applichi il tetto de minimis di EUR 30000 del regolamento n. 717/2014.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 17 della Carta, sul diritto di proprietà;
- l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sulla sua applicazione agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sulle limitazioni al diritto di proprietà;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 108 TFUE, sull’obbligo di notifica;
- la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici, in particolare gli articoli 4 e 5;
- la direttiva 92/43/CEE habitat, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2;
- il regolamento (UE) n. 717/2014, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 2, oltre all’articolo 4 sui requisiti di trasparenza.
La disciplina lettone prevede un indennizzo per i gravi danni causati da specie protette, ma lo esclude quando il richiedente abbia già ricevuto altri pagamenti per gli stessi danni o rientri nel limite de minimis.
Ragionamento della Corte sulla Carta
La Corte afferma anzitutto di essere competente: gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione quando adottano misure di protezione in Natura 2000 e quando istituiscono regimi di pagamento collegati a tali direttive.
Nel merito, la Corte precisa che l’articolo 17 della Carta riconosce espressamente un diritto a indennità solo in caso di privazione del diritto di proprietà, non nel caso di semplice limitazione dell’uso del bene. Nel caso concreto, le misure di tutela della natura non impediscono l’acquacoltura, ma ne disciplinano le condizioni di esercizio; si tratta quindi di una restrizione giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela dell’ambiente.
Di conseguenza, la Carta non impone che l’indennizzo copra integralmente il danno subito: gli Stati membri possono prevedere una compensazione totale o parziale, ma non sono obbligati a farlo. La Corte conclude quindi che l’articolo 17 non osta a un indennizzo sensibilmente inferiore ai danni effettivi.
Ragionamento della Corte sugli aiuti di Stato
Quanto all’articolo 107 TFUE, la Corte ricorda che un aiuto di Stato sussiste quando vi è un intervento statale, imputabile allo Stato e finanziato con risorse statali, idoneo a incidere sugli scambi, che conferisce un vantaggio selettivo e altera o minaccia di alterare la concorrenza.
L’indennizzo in questione, pur avendo funzione compensativa, alleggerisce costi che normalmente gravano sull’impresa e le procura un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Perciò può costituire un aiuto di Stato. La Corte esclude che la sola attuazione di obblighi ambientali o la natura compensativa della misura bastino a sottrarla alla qualifica di vantaggio; non ricorrono neppure, nel caso concreto, i presupposti della giurisprudenza Altmark, perché l’impresa non è stata incaricata di un vero servizio pubblico chiaramente definito.
Applicazione del regolamento de minimis
La Corte osserva che le esclusioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 717/2014 non si applicano a un indennizzo come quello oggetto della causa. Inoltre, l’articolo 4 e il considerando 15 mostrano che il regolamento si applica agli aiuti trasparenti, cioè quelli di cui è possibile calcolare ex ante l’equivalente sovvenzione lordo; un indennizzo ex post e plafonato rientra in questa logica.
Ne consegue che, se la misura soddisfa anche gli altri criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, lo Stato membro può qualificarla come aiuto de minimis e applicarle il massimale di EUR 30000 su tre esercizi finanziari. Spetta comunque al giudice nazionale verificare i presupposti ulteriori della nozione di aiuto di Stato.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 17 della Carta non osta a un indennizzo inferiore al danno effettivo per perdite subite in Natura 2000 a causa di uccelli protetti;
- l’indennizzo può costituire un aiuto di Stato se sono soddisfatti gli altri requisiti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- se la misura rientra nel regolamento n. 717/2014, si applica il tetto de minimis di EUR 30000.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza è rilevante per i settori dell’acquacoltura e, più in generale, per i regimi nazionali di compensazione dei danni derivanti da vincoli ambientali. In pratica, la Corte ammette che un indennizzo pubblico per danni causati dalla fauna protetta possa essere limitato e, al tempo stesso, essere trattato come aiuto di Stato soggetto ai vincoli europei di importo e di notifica.
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