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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 gennaio 2022. — SIA „Sātiņi-S” contro Lauku atbalsta dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale – Articolo 30, paragrafo 6, lettera a) – Indennità Natura 2000 – Compensazione per il mancato guadagno nelle zone agricole e forestali – Torbiere – Divieto d’impiantare coltivazioni di mirtilli rossi – Assenza d’indennizzo compensativo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà. — Causa C-234/20

Giurisprudenza europea62020CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le torbiere non sono escluse automaticamente dal regime delle indennità Natura 2000 previsto dal regolamento n. 1305/2013. Tuttavia, l’ammissibilità dipende dalla loro concreta riconducibilità a superfici agricole o forestali e dalla scelta del programma nazionale approvato dalla Commissione. La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 17 della Carta imponga un indennizzo quando il proprietario conosceva già il vincolo ambientale al momento dell’acquisto.

Indennità Natura 2000 per torbiere: ammissibilità in linea di principio, margine degli Stati membri nella configurazione dei regimi di sostegno e assenza di un diritto all’indennizzo ex articolo 17 Carta per un vincolo noto al momento dell’acquisto.

La questione giuridica

Se le torbiere siano escluse in via generale dalle indennità Natura 2000 previste dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013; se possano rientrare nelle nozioni di "superficie agricola" o "foresta"; se uno Stato membro possa escluderle del tutto o limitare il sostegno solo a taluni vincoli, in particolare alla silvicoltura; e se, alla luce dell’articolo 17 della Carta, spetti un’indennità al proprietario che acquistò il bene conoscendo già il vincolo ambientale.

Principio di diritto

L’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 non esclude in linea di principio le torbiere dalle indennità Natura 2000: esse possono beneficiare del sostegno solo se, in concreto, rientrano nelle nozioni di superficie agricola o foresta e sono situate in zone Natura 2000 designate ai sensi delle direttive habitat e uccelli. Il regolamento lascia inoltre agli Stati membri un margine di scelta nel programmare le misure e nel definire le restrizioni indennizzabili, sicché essi possono anche escludere determinate torbiere o limitare il sostegno a specifici vincoli economici, purché non snaturino la finalità compensativa e rispettino i principi generali dell’Unione. Quanto all’articolo 17 della Carta, non sussiste un diritto a indennità per un divieto di coltivazione noto al momento dell’acquisto del bene, poiché si tratta di una limitazione dell’uso e non di una privazione della proprietà; la tutela dell’ambiente può giustificare tale restrizione senza imporre un indennizzo dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Indennità Natura 2000 per torbiere e diritto di proprietà

La causa è un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) in materia di sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEASR. La controversia oppone la società Sātiņi-S SIA al Lauku atbalsta dienests e riguarda il rifiuto di concedere un’indennità Natura 2000 per il divieto di impiantare coltivazioni di mirtilli rossi in torbiere situate in area protetta.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente aveva acquistato nel 2002 7,7 ha di torbiere inserite in una zona Natura 2000. Nel 2017 aveva chiesto un indennizzo per gli anni 2015 e 2016, sostenendo che il divieto di coltivare mirtilli rossi comportasse un mancato guadagno. L’amministrazione aveva respinto la domanda perché il diritto nazionale non prevedeva tale indennità; il ricorso era stato respinto anche in primo grado e la causa era giunta in cassazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se le torbiere siano escluse in via assoluta dalle indennità Natura 2000;
  • se, in caso contrario, esse possano rientrare nelle nozioni di zone agricole o forestali;
  • se uno Stato membro possa escluderle del tutto o limitare il sostegno solo a certi vincoli, come quelli sulla silvicoltura;
  • se, alla luce dell’articolo 17 della Carta, il proprietario abbia diritto all’indennità anche quando conosceva già il vincolo al momento dell’acquisto.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla misura Natura 2000;
  • l’articolo 2 del medesimo regolamento, che definisce "superficie agricola" e "foresta";
  • l’articolo 4 e l’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, utili per la nozione di prato permanente e per le zone sensibili;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, che lascia agli Stati membri la scelta delle sottomisure e la descrizione delle restrizioni indennizzabili nei programmi di sviluppo rurale;
  • la direttiva 92/43/CEE, in particolare gli articoli 3 e 6, nonché la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE;
  • gli articoli 17, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte: ammissibilità delle torbiere

La Corte osserva che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 prevede un sostegno annuo per ettaro di superficie agricola o forestale destinato a compensare costi aggiuntivi e mancato guadagno causati dai vincoli derivanti dalla normativa Natura 2000 e dalla direttiva quadro acque.

La Corte afferma che il regolamento non definisce le torbiere come categoria autonoma e non le esclude espressamente. Di conseguenza, una torbiera situata in una zona Natura 2000 può rientrare nel regime solo se, secondo la sua concreta configurazione, sia qualificabile come:

  • "foresta", ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), oppure della definizione nazionale adottata ai sensi del paragrafo 2;
  • oppure "superficie agricola", tramite la nozione di prato permanente o pascolo permanente richiamata dal regolamento n. 1307/2013.

Spetta ai giudici nazionali verificare in concreto tale qualificazione fattuale.

Ragionamento della Corte: margine degli Stati membri

La Corte sottolinea che l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 non impone agli Stati membri di istituire tutte le indennità possibili. Il sostegno Natura 2000 opera all’interno dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione e gli Stati membri possono scegliere quali misure attuare e quali restrizioni considerare rilevanti.

Di conseguenza, uno Stato membro può:

  • escludere dal proprio programma le zone agricole Natura 2000;
  • escludere, tramite la definizione nazionale di foresta, anche alcune torbiere dalla nozione di zona forestale;
  • limitare il sostegno forestale ai casi in cui il vincolo Natura 2000 ostacola un’attività economica specifica, come la silvicoltura.

La Corte precisa però che tali scelte non devono svuotare la finalità compensativa del sistema e devono rispettare i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Nel caso lettone, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 aveva previsto solo la sottomisura relativa alle zone forestali Natura 2000, escludendo le torbiere; tale scelta è stata considerata compatibile con il regolamento.

Ragionamento della Corte: articolo 17 della Carta

Quanto al diritto di proprietà, la Corte dichiara anzitutto che la Carta è applicabile perché gli Stati membri, nel dare attuazione alle direttive habitat e uccelli e nel gestire le indennità Natura 2000 previste dal regolamento n. 1305/2013, attuano il diritto dell’Unione.

Nel merito, però, la Corte esclude che nel caso vi sia una privazione della proprietà: il divieto di piantare mirtilli rossi costituisce una limitazione dell’uso del bene, giustificabile da un obiettivo di interesse generale quale la tutela dell’ambiente. Inoltre, il vincolo era già in vigore quando la società aveva acquistato il terreno, circostanza che rafforza l’assenza di un obbligo indennitario derivante dall’articolo 17 della Carta.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui l’Unione non prevede un principio generale di indennizzo per qualsiasi restrizione ambientale imposta su beni situati in aree Natura 2000.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • le torbiere non sono escluse in linea di principio dalle indennità Natura 2000 se rientrano nelle nozioni di superficie agricola o foresta e sono in una zona Natura 2000 designata ai sensi delle direttive habitat e uccelli;
  • gli Stati membri possono tuttavia escluderle dal proprio regime di sostegno o limitarlo a specifiche restrizioni economiche, come quelle alla silvicoltura;
  • non occorre concedere un’indennità al proprietario di una torbiera per il solo fatto che un divieto di coltivazione incida su un’attività economica potenziale, se il vincolo era già noto al momento dell’acquisto.

Indicazioni operative per la pratica

Per il professionista, la pronuncia è rilevante perché chiarisce che l’accesso alle indennità Natura 2000 non dipende dalla sola presenza di una torbiera, ma dalla qualificazione del terreno e dal contenuto del programma di sviluppo rurale approvato. In pratica, nei contenziosi nazionali occorre verificare sia la qualificazione agronomico-forestale del fondo, sia la concreta scelta dello Stato membro nel programma FEASR, sia la presenza di un effettivo obbligo imposto dal diritto UE che possa fondare un diritto all’indennizzo.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruralenatura 2000diritto di proprietàtutela dell’ambienteaiuti e indennità agricole

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