Corte di giustizia, Sentenza C-788/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 gennaio 2022. — Commissione europea contro Regno di Spagna. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Libertà di circolazione dei capitali – Obbligo di informazione riguardo ai beni o ai diritti detenuti in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) – Inosservanza di tale obbligo – Prescrizione – Sanzioni. — Causa C-788/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Spagna sul regime dichiarativo dei beni esteri noto come "Modello 720". Ha ritenuto che le conseguenze previste dalla normativa spagnola siano sproporzionate: tassazione dei beni non dichiarati come redditi non giustificati senza effettiva prescrizione, sanzione del 150% e sanzioni forfettarie molto elevate. Ne è derivata la violazione della libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 40 SEE.
Inadempimento della Spagna per il regime del "Modello 720": sproporzione delle conseguenze fiscali e sanzionatorie connesse all’omessa o tardiva dichiarazione di beni e diritti detenuti all’estero.
La questione giuridica
Se la normativa spagnola relativa all’obbligo di informazione sui beni e diritti detenuti all’estero, e in particolare: (i) la qualificazione automatica dei relativi attivi come "plusvalenze patrimoniali non giustificate" senza possibilità pratica di eccepire la prescrizione; (ii) la sanzione proporzionale del 150% dell’imposta; (iii) le sanzioni forfettarie più severe rispetto al regime generale, costituiscano restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il regime spagnolo del "Modello 720" viola l’articolo 63 TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE perché, collegando all’omessa o tardiva dichiarazione dei beni esteri una tassazione sostanzialmente imprescrittibile, una sanzione proporzionale del 150% cumulabile con altre sanzioni e sanzioni forfettarie non commisurate al regime generale, impone misure manifestamente sproporzionate rispetto agli obiettivi di efficacia dei controlli fiscali e di lotta all’evasione/elusione fiscale.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
- Articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE
- Articoli 28, 31, 36 e 40 dell’accordo SEE
- Ley 58/2003 General Tributaria, diciottesima disposizione aggiuntiva
- Ley 35/2006, articolo 39
- Ley 27/2014, articolo 121
- Ley 7/2012, prima disposizione aggiuntiva
- Articoli 198 e 199 della Ley 58/2003 General Tributaria
Inadempimento della Spagna per il regime del "Modello 720"
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna. Oggetto della controversia è il regime sanzionatorio e fiscale collegato all’obbligo di dichiarare, tramite il cosiddetto "Modello 720", i beni e i diritti detenuti all’estero dai residenti fiscali spagnoli.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha contestato alla Spagna tre profili della normativa nazionale:
- la qualificazione degli attivi non dichiarati o dichiarati tardivamente come "plusvalenze patrimoniali non giustificate", con effetti che di fatto neutralizzano la prescrizione;
- l’applicazione di una sanzione proporzionale del 150% dell’imposta calcolata sul valore degli attivi;
- l’irrogazione di sanzioni forfettarie assai più gravose di quelle previste per infrazioni analoghe in ambito interno.
Dopo la lettera di messa in mora del 20 novembre 2015 e il parere motivato del 15 febbraio 2017, il Regno di Spagna ha difeso la compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione. La Commissione ha quindi proposto ricorso il 23 ottobre 2019.
Normativa nazionale rilevante
La diciottesima disposizione aggiuntiva della Ley 58/2003 General Tributaria impone ai contribuenti residenti di dichiarare informazioni su conti bancari, titoli, attivi, diritti e immobili situati all’estero. La stessa disposizione qualifica l’omissione, l’inesattezza o la tardività della dichiarazione come infrazione fiscale grave e prevede sanzioni forfettarie elevate, con minimi di EUR 10.000 o EUR 1.500 a seconda dei casi.
L’articolo 39, paragrafo 2, della Ley 35/2006 e l’articolo 121, paragrafo 6, della Ley 27/2014 stabiliscono che i beni o diritti non dichiarati mediante il Modello 720 sono considerati, in linea di principio, plusvalenze o redditi non dichiarati imputati al più risalente periodo non prescritto, salvo prova contraria del contribuente. La prima disposizione aggiuntiva alla Ley 7/2012 prevede inoltre una sanzione del 150% dell’imposta base.
Questioni giuridiche esaminate dalla Corte
La Corte ha innanzitutto ricondotto la normativa alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE, ritenendo che le altre libertà invocate dalla Commissione fossero, nel caso di specie, secondarie o non sufficientemente dimostrate.
Le questioni centrali erano quindi:
- se l’obbligo dichiarativo e le sue conseguenze scoraggiassero gli investimenti all’estero;
- se le misure fossero giustificate dalla necessità di garantire controlli fiscali efficaci e di combattere evasione ed elusione;
- se, pur essendo giustificate in astratto, esse eccedessero quanto necessario.
Restrizione alla libera circolazione dei capitali
La Corte ha affermato che la disciplina spagnola introduce una disparità di trattamento tra attivi detenuti in Spagna e attivi detenuti all’estero, perché solo questi ultimi sono soggetti al regime speciale del Modello 720 e alle sanzioni rafforzate. Tale differenza è idonea a dissuadere i residenti dall’investire in altri Stati membri e costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
La circostanza che la misura sia diretta contro contribuenti che occultano attivi per ragioni fiscali non elimina la restrizione, poiché gli obiettivi di contrasto all’evasione e di efficacia dei controlli possono solo giustificarla, non escluderne l’esistenza.
Giustificazione e proporzionalità della qualificazione come reddito non dichiarato senza effettiva prescrizione
La Corte ha riconosciuto che la lotta all’evasione fiscale e la necessità di controlli efficaci sono ragioni imperative di interesse generale. Ha tuttavia ritenuto sproporzionato il meccanismo che consente, per i soli attivi esteri non dichiarati entro i termini, di trattare i relativi valori come redditi non dichiarati riferiti al più risalente periodo non prescritto, con effetti che nella pratica rendono possibile un recupero d’imposta senza limiti di tempo.
Secondo la Corte, tale disciplina permette di rimettere in discussione una prescrizione già maturata e di assoggettare indefinitamente a imposizione somme riferibili a periodi ormai chiusi, in contrasto con l’esigenza di certezza del diritto. Anche se gli Stati membri possono prevedere termini di prescrizione più lunghi per contrastare l’occultamento di attivi all’estero, non possono introdurre meccanismi equivalenti a un’assenza sostanziale di prescrizione.
Proporzionalità della sanzione del 150%
Quanto alla sanzione proporzionale del 150%, la Corte ha osservato che essa è direttamente collegata all’inosservanza di un obbligo dichiarativo formale e si applica in modo particolarmente severo ai contribuenti che non hanno presentato o hanno presentato tardivamente/in modo inesatto il Modello 720. L’aliquota molto elevata, unita alla possibilità di cumulo con le sanzioni forfettarie, può portare a un carico complessivo superiore al valore degli attivi interessati.
La Corte ha quindi concluso che la Spagna ha imposto una reazione sanzionatoria manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Proporzionalità delle sanzioni forfettarie
Anche le sanzioni forfettarie sono state ritenute sproporzionate. La Corte ha rilevato che:
- colpiscono meri obblighi formali di informazione;
- sono molto elevate per importo unitario;
- non prevedono un tetto massimo complessivo;
- sono cumulabili con la sanzione del 150%;
- risultano assai più severe rispetto alle sanzioni previste dagli articoli 198 e 199 della stessa legge per infrazioni analoghe in contesto nazionale.
Tali caratteristiche, considerate nel loro insieme, integrano una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE, avendo previsto:
- l’assoggettamento a imposta come plusvalenze patrimoniali non giustificate, senza effettiva possibilità di beneficiare della prescrizione;
- una sanzione proporzionale del 150% cumulabile con altre sanzioni;
- sanzioni forfettarie non commisurate al regime generale e prive di limite massimo.
La Spagna è stata inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che gli Stati membri possono adottare misure fiscali per contrastare l’evasione e garantire controlli efficaci, ma tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità. È incompatibile con la libertà di circolazione dei capitali un regime che, per la sola omissione di un obbligo dichiarativo relativo ad attivi esteri, comporti una tassazione sostanzialmente imprescrittibile e sanzioni eccezionalmente gravose e cumulative.
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