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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-849/19

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 26 gennaio 2022. — Leonardo SpA contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. — Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di sorveglianza aerea – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-849/19

Giurisprudenza europea62019TJ0849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Leonardo contro Frontex relativo alla gara per servizi RPAS di sorveglianza marittima. Ha ritenuto irricevibili le domande di annullamento perché la società, pur non avendo partecipato alla gara, non ha provato che le specifiche tecniche le avessero impedito di presentare un’offerta e perché alcune conclusioni erano troppo generiche. Ha inoltre respinto la richiesta risarcitoria per assenza di prova di un danno effettivo e certo. Leonardo è stata condannata alle spese, comprese quelle dei procedimenti sommari.

Irricevibilità del ricorso di annullamento contro un bando di gara Frontex per servizi RPAS, per difetto di interesse ad agire della società non partecipante alla procedura, e rigetto della domanda risarcitoria per mancata prova di un danno effettivo e certo.

La questione giuridica

Se un operatore economico che non ha presentato offerta in una procedura di gara dell’Unione, assumendo che le specifiche tecniche del bando gli abbiano impedito di partecipare, abbia interesse ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se siano ricevibili conclusioni rivolte contro atti non identificati "presupposti, connessi o conseguenti"; e se sussistano i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che un operatore economico che non ha presentato offerta non può impugnare un bando di gara dell’Unione se non dimostra che le clausole contestate gli abbiano realmente impedito di formulare un’offerta; in mancanza di tale prova manca l’interesse ad agire ex articolo 263 TFUE. Sono inoltre irricevibili le conclusioni dirette contro atti indeterminati "presupposti, connessi o conseguenti". Quanto al risarcimento, la domanda va respinta se il ricorrente non prova un danno effettivo e certo e, nel caso di mancata aggiudicazione, non dimostra che l’appalto gli sarebbe stato certamente attribuito.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 89/665/CEE
  • Direttiva 2007/66/CE
  • Direttiva 2004/18/CE

Appalti pubblici Frontex e ricorso di annullamento/risarcimento

La sentenza riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea proposto da Leonardo SpA contro Frontex in relazione alla procedura di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, avente a oggetto servizi di sorveglianza aerea marittima mediante sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS). La controversia investe sia la ricevibilità del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE sia una domanda di risarcimento danni ex articolo 268 TFUE.

Fatti e svolgimento della procedura di gara

Frontex aveva pubblicato il 18 ottobre 2019 un bando di gara per acquisire servizi di sorveglianza aerea del dominio marittimo tramite MALE RPAS, poi rettificato due volte nel novembre 2019. Tre imprese presentarono offerte, mentre Leonardo non partecipò alla procedura. Il 12 giugno 2020 Frontex approvò la relazione di valutazione e firmò la decisione di aggiudicazione. Successivamente, la ricorrente presentò anche una domanda di accesso ai documenti della procedura, che Frontex respinse.

Domande proposte dalla ricorrente

Leonardo chiese:

  • l’annullamento del bando di gara, dei relativi allegati, chiarimenti, verbale della riunione informativa e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente;
  • l’annullamento della decisione di aggiudicazione e degli atti connessi;
  • il risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittimità della gara;
  • una perizia sulle clausole del bando;
  • l’ordine a Frontex di produrre i documenti richiesti con domanda di accesso.

Questione della ricevibilità e interesse ad agire

Il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento è ricevibile solo se il ricorrente ha un interesse attuale all’annullamento, nel senso che l’atto impugnato deve essere idoneo a produrre effetti giuridici favorevoli per chi ricorre. Richiama la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza Amt Azienda Trasporti e Mobilità (C‑328/17), dalla quale desume che, in materia di appalti pubblici, la partecipazione alla procedura può costituire normalmente una condizione per dimostrare l’interesse, salvo il caso eccezionale dell’operatore che non abbia presentato offerta perché le clausole del bando rendevano impossibile formulare un’offerta.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale verifica se Leonardo abbia provato che le clausole della gara le impedivano di presentare un’offerta. Conclude di no, per più ragioni:

  • la procedura era frutto di un percorso precedente di valutazione e sperimentazione avviato da Frontex nel 2017, con esiti positivi almeno per una parte delle prove;
  • i requisiti del bando risultavano definiti sulla base di valutazioni tecniche e operative precedenti;
  • tre imprese hanno effettivamente presentato un’offerta e due hanno ottenuto l’appalto, segno che le specifiche erano concretamente soddisfacibili;
  • la ricorrente non ha provato un trattamento diverso rispetto agli altri concorrenti;
  • l’affermazione secondo cui la partecipazione sarebbe stata impossibile o eccessivamente onerosa non dimostra discriminazione, ma al più una difficoltà legata alla situazione della stessa ricorrente.

Di conseguenza, Leonardo non ha dimostrato di essere stata impedita dal presentare un’offerta e quindi non ha interesse ad agire contro il bando. Per questo motivo sono irricevibili anche le censure contro la decisione di aggiudicazione.

Indeterminatezza delle conclusioni contro atti "presupposti, connessi o conseguenti"

Il Tribunale osserva inoltre che le conclusioni che mirano all’annullamento di atti "comunque presupposti, connessi o conseguenti" senza identificarli con precisione non rispettano i requisiti di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo. Tali domande sono quindi irricevibili per indeterminatezza del loro oggetto.

Domanda risarcitoria e responsabilità extracontrattuale

Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale applica i principi consolidati dell’articolo 340, secondo comma, TFUE: per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione occorrono un comportamento illecito, un danno effettivo e certo e un nesso causale. Nel caso di specie, Leonardo si limita ad affermare di aver subito il danno corrispondente alla perdita dell’appalto, senza fornire prove sulla realtà e sull’entità del pregiudizio.

Il Tribunale aggiunge che la perdita di un’occasione di ottenere un appalto è un danno risarcibile solo se è certo che, in assenza dell’illegittimità, il contratto sarebbe stato assegnato proprio al ricorrente. Tale certezza non esiste nel caso concreto, poiché tre imprese hanno partecipato e non è dimostrato che Leonardo avrebbe ottenuto l’aggiudicazione. Perciò manca il requisito del danno effettivo e certo.

Decisione e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. Leonardo è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Frontex, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

Principi affermati

  • In materia di appalti pubblici, l’operatore che non ha presentato offerta deve provare che le clausole contestate gli abbiano impedito di formulare un’offerta per poter dimostrare l’interesse ad agire.
  • Conclusioni dirette contro atti non identificati "presupposti, connessi o conseguenti" sono irricevibili per difetto di precisione.
  • La domanda risarcitoria per perdita di un appalto richiede prova rigorosa di un danno effettivo e certo; non basta allegare astrattamente il valore dell’appalto perduto.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciricorso di annullamentoresponsabilità extracontrattuale dell’unionericevibilità e interesse ad agireservizi di sorveglianza aerea

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