Corte di giustizia, Sentenza C-179/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 gennaio 2022. — Fondul Proprietatea SA contro Guvernul României e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 15, paragrafo 4 – Dispacciamento prioritario – Sicurezza dell’approvvigionamento – Articolo 32, paragrafo 1 – Libero accesso dei terzi – Accesso garantito ai sistemi di trasmissione – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 16, paragrafo 2 – Accesso garantito – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Aiuti di Stato. — Causa C-179/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina una misura rumena che garantiva a due produttori elettrici nazionali dispacciamento prioritario, accesso garantito alla rete e obbligo del gestore di acquistare servizi ausiliari. Sul piano dell’energia, la Corte chiarisce che il dispacciamento prioritario non equivale all’accesso garantito e che quest’ultimo, per i produttori non rinnovabili, può essere ammesso solo se conforme al principio di non discriminazione e proporzionalità. Sul piano degli aiuti di Stato, la Corte ritiene che il combinato disposto delle misure possa integrare un aiuto di Stato, imputabile allo Stato e idoneo a produrre un vantaggio selettivo e a incidere sugli scambi, con conseguente obbligo di notifica preventiva.
Accesso garantito alla rete e dispacciamento prioritario a favore di produttori elettrici nazionali: compatibilità con la direttiva 2009/72/CE e qualificazione come aiuto di Stato
La questione giuridica
1) Se una normativa nazionale che concede a due produttori elettrici, con capitale in maggioranza pubblico e alimentati da fonti combustibili nazionali di energia primaria, un dispacciamento prioritario, l’obbligo per il gestore di rete di acquistare servizi ausiliari da tali produttori e un accesso garantito alle reti di trasmissione, configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, se sì, se sia soggetta a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 2) Se la concessione di un accesso garantito alla rete a favore di tali produttori sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE consente soltanto la priorità di dispacciamento per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti e non può essere utilizzato come base per attribuire un accesso garantito alle reti di trasmissione a produttori di energia non rinnovabile; tuttavia, un accesso garantito può essere compatibile con l’articolo 32, paragrafo 1, della stessa direttiva solo se fondato su criteri oggettivi e ragionevoli e proporzionato all’obiettivo perseguito, verifica rimessa al giudice nazionale. Inoltre, un insieme di misure nazionali che imponga dispacciamento prioritario, accesso garantito alla rete e acquisto obbligatorio di servizi ausiliari a condizioni predeterminate, a favore di specifiche imprese a controllo pubblico, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; se qualificato come aiuto, esso è aiuto nuovo ed è soggetto alla notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2009/72/CE
- Articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2009/28/CE
- Direttiva 2005/89/CE
- Regolamento (CE) n. 800/2008
- Regolamento (UE) n. 651/2014
Accesso garantito alla rete e aiuti di Stato nel mercato elettrico rumeno
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra Fondul Proprietatea SA e le autorità e società energetiche rumene, relativa alla legittimità di una decisione governativa che attribuiva a due produttori elettrici pubblici misure di favore per la sicurezza dell’approvvigionamento. La Corte è chiamata a chiarire sia la compatibilità di tali misure con la direttiva 2009/72/CE sia la loro eventuale qualificazione come aiuti di Stato.
Fatti e procedimento principale
La decisione del governo rumeno n. 138/2013 prevedeva, in sintesi:
- accesso garantito alle reti elettriche per l’energia prodotta dalle centrali della CE Hunedoara e della CE Oltenia;
- dispacciamento prioritario da parte di Transelectrica;
- obbligo per tali produttori di fornire servizi ausiliari al gestore della rete a quantità predeterminate.
Fondul Proprietatea, azionista di minoranza di Hidroelectrica, ha impugnato tale decisione sostenendo che si trattasse di un aiuto di Stato illegittimo. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la misura fosse compatibile con l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e se integrasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE soggetto a notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2009/72/CE, sul dispacciamento;
- l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE, sul libero accesso dei terzi alle reti;
- l’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/28/CE, che prevede accesso prioritario o garantito per l’energia da fonti rinnovabili;
- gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE.
La Corte richiama anche il considerando 60 della direttiva 2009/28/CE e il considerando 3 e 5 della direttiva 2009/72/CE, oltre alla direttiva 2005/89/CE.
Seconda questione: accesso garantito alla rete e direttiva 2009/72
La Corte osserva che l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 consente agli Stati membri di dare priorità al dispacciamento di impianti alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, entro il limite del 15% dell’energia primaria necessaria.
Tuttavia, tale disposizione riguarda solo il dispacciamento prioritario, non l’accesso garantito alle reti. La Corte distingue infatti:
- le regole di dispacciamento, che determinano quali impianti producono energia in un certo momento;
- le regole di accesso, che disciplinano chi può immettere energia in rete in caso di congestione.
L’accesso garantito, nella direttiva 2009/28, è previsto solo per l’energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 non può essere usato come base giuridica per un accesso garantito a favore di produttori non rinnovabili.
La Corte passa allora all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, che impone il libero accesso dei terzi alle reti su base obiettiva e non discriminatoria. In linea di principio, tale disposizione non osta a una misura nazionale che conceda un accesso garantito a taluni produttori, purché:
- sia fondata su criteri oggettivi e ragionevoli;
- persegua un legittimo obiettivo, quale la sicurezza dell’approvvigionamento;
- sia proporzionata, cioè non ecceda quanto necessario e non esistano misure meno restrittive del principio di libero accesso.
La Corte sottolinea quindi che la verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale.
Prima questione: qualificazione come aiuto di Stato
In tema di aiuti di Stato, la Corte ricorda i quattro criteri classici dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE:
- imputabilità allo Stato;
- impiego di risorse statali;
- vantaggio selettivo;
- incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza.
La Corte rileva che le misure derivano da una legge e da una decisione governativa, dunque sono imputabili allo Stato. Inoltre, l’obbligo per Transelectrica di acquistare servizi ausiliari da due produttori a prezzi fissati dall’autorità regolatoria può comportare un onere finanziario gravante su risorse pubbliche.
Quanto al vantaggio, le misure consentono ai due produttori di funzionare in permanenza, di evitare i costi di avvio e riavvio degli impianti e di vendere energia a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Ciò configura un vantaggio economico selettivo.
Quanto all’effetto sugli scambi e sulla concorrenza, la Corte ricorda che non è necessaria una prova di incidenza effettiva: basta la potenzialità di incidere. Poiché il mercato elettrico è aperto agli scambi transfrontalieri, e le misure rafforzano la posizione dei beneficiari, tali condizioni possono dirsi soddisfatte.
La Corte conclude pertanto che, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la serie di misure può costituire un aiuto di Stato.
Notifica preventiva e aiuto nuovo
Se le misure vengono qualificate come aiuto di Stato, esse devono essere considerate aiuto nuovo e, come tale, soggette all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Corte aggiunge che la Commissione non avrebbe ricevuto notifica per tali misure e che, in ogni caso, il giudice nazionale deve verificare l’eventuale applicabilità dei regolamenti di esenzione per categoria richiamati nel ragionamento.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 non osta, in linea di principio, a un accesso garantito alla rete per taluni produttori nazionali, se fondato su criteri obiettivi e ragionevoli e proporzionato;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE può qualificare come aiuto di Stato l’insieme delle misure esaminate, e, se così è, esse costituiscono aiuto nuovo soggetto a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Principi utili per la pratica
La pronuncia è rilevante perché distingue nettamente:
- il dispacciamento prioritario, ammesso in casi delimitati;
- l’accesso garantito alla rete, che per l’energia non rinnovabile richiede un vaglio rigoroso alla luce del principio di non discriminazione e proporzionalità.
Sul fronte degli aiuti di Stato, la sentenza conferma che un pacchetto normativo che assicuri condizioni economiche favorevoli a imprese specifiche, anche senza trasferimento diretto di denaro, può integrare un aiuto se produce un vantaggio selettivo finanziato, anche indirettamente, tramite risorse statali.
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