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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione maggior reddito ai fini IRPEF relativo all'anno 2007 attribuito per trasparenza al socio in ragione della partecipazione pari al 37,5% nella G.S.C. s.n.c. Il ricorrente ha contestato: a) la ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito operata dall'Amministrazione (compresa la corretta applicazione degli studi di settore e la valutazione di circostanze aziendali quali la natura monomandataria dell'incarico e la redistribuzione degli incarichi da parte di terzi); b) la carenza di motivazione e prova dovuta alla mancata allegazione al fascicolo del processo del verbale di constatazione redatto nei confronti della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, la CTR aveva correttamente applicato i criteri di riparto dell'onere della prova e valutato le prove presuntive fornite dall'Erario e le controdeduzioni del contribuente; sul secondo, la Corte ha ritenuto non necessaria la riedizione del verbale di constatazione nel fascicolo e ha valutato le spiegazioni del contribuente come inconsistenti rispetto alle prove amministrative. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite (liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e la Corte ha rilevato la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    norma richiamata nella contestazione relativa agli obblighi e controlli fiscali; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole di accertamento induttivo con riferimento agli studi di settore

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alla documentazione probatoria; la sentenza conferma che il ricorso del contribuente non ha invertito il risultato probatorio

  • Codice Civile, art. 2729

    riferimento alla prova documentale (esibizione e prova); la Corte ha valutato che la documentazione prodotta dall'Amministrazione era idonea a fondare l'accertamento

  • Codice Civile, art. 2697

    riferimento alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha confermato che gravava sull'Erario fornire elementi presuntivi e sul contribuente l'onere della controprova, che qui non è risultata convincente

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., n. 3

    norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero inesistenza, apparenza o incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata

  • L. n. 142 del 1990, art. 3

    richiamata dal ricorrente nella censura sulla motivazione/prova; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione svolta dal giudice di merito

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    richiamata in tema di garanzie processuali del contribuente; la CTR ha ritenuto esaminate e rigettate le eccezioni difensive

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    richiamato in relazione agli atti di accertamento e alle prove; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e sulla documentazione amministrativa

  • D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies (convertito dalla L. n. 221 del 2012)

    norma che consente agli avvocati dotati di domicilio digitale di eseguire/riconoscere notificazioni via PEC; la Corte ha rilevato che la notifica via PEC è valida se eseguita al domicilio digitale risultante dal ReGindE e, comunque, l'atto è efficace perché la controparte si è costituita

  • Codice di Procedura Civile, art. 149-bis

    richiamato nella discussione sulla legittimità delle notifiche telematiche; la Corte ha superato l'eccezione perché l'atto ha raggiunto lo scopo processuale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore può reggere se l'Amministrazione fiscale fornisce elementi presuntivi sufficienti; il contribuente ha l'onere di fornire una controprova convincente per superare la presunzione.
  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle presunzioni fiscali; la Corte di Cassazione sindaca solo la presenza, chiarezza e coerenza della motivazione, non il merito probatorio salvo vizi logici o assenza di motivazione.
  • L'estinzione di un contenzioso societario per condono non preclude all'Erario di dimostrare il maggior reddito nei confronti dei soci per trasparenza, purché siano prodotti elementi idonei a fondare l'accertamento.
  • La mancata allegazione di uno specifico atto (es. verbale di constatazione) al fascicolo non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento se le prove complessive acquisite risultano sufficienti e le obiezioni del contribuente sono state esaminate e ritenute inconsistenti.
  • Le notifiche via PEC effettuate da avvocati dotati di domicilio digitale sono valide; inoltre, la costituzione della controparte con controricorso può sanare dubbi formali sulla notificazione poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo processuale.
  • Per proporre ricorso in Cassazione è necessario dedurre vizi di motivazione gravi (inesistenza, apparente o incomprensibilità della motivazione) e non meri dissensi sulla valutazione del merito probatorio.

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