Parere n. 718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/684877 del 14 aprile 2021 di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto n. K10/684877 del 14 aprile 2021.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino bangladese, ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento ministeriale era fondato su una pluralità di motivi autonomi: insufficienza dei redditi rispetto ai parametri normativi; presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per violenza privata tentata continuata in concorso e lesioni personali in concorso, sebbene fosse intervenuta la riabilitazione; e dichiarazione dell'istante di essere privo di precedenti penali, ritenuta non veritiera. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, non specificamente articolato, lamentando la mancata valutazione dell'intervenuta riabilitazione penale. La questione ha riguardato anche il rispetto del contraddittorio nel procedimento consultivo, poiché la relazione ministeriale trasmessa dalla Sezione è stata restituita per compiuta giacenza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione è stata spedita all'indirizzo indicato nel ricorso e non risultava comunicato alcun cambio di residenza. Nel merito ha respinto il ricorso. In primo luogo, il decreto impugnato è stato qualificato come atto plurimotivato: la mancata contestazione della ragione relativa all'insufficienza reddituale comporta acquiescenza su tale profilo e rende sufficiente, ai fini della legittimità dell'atto, la permanenza di una sola motivazione autonoma. In secondo luogo, la censura sulla riabilitazione è stata ritenuta infondata, poiché le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche dopo archiviazione, estinzione o riabilitazione. I fatti, inoltre, erano stati commessi e taciuti durante il decennio antecedente alla presentazione della domanda, periodo considerato adeguato per valutare l'effettiva integrazione del richiedente. Il parere conclusivo è quindi nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Atto plurimotivato e insufficienza reddituale
Il ricorrente non ha censurato la motivazione relativa all'insufficienza dei redditi rispetto ai parametri richiamati dal decreto. Tale mancata contestazione determina acquiescenza sul punto e consente di ritenere legittimo l'atto sulla base di questa autonoma ragione.
Valutazione amministrativa delle risultanze penali
La riabilitazione penale non impedisce all'amministrazione di valutare negativamente le risultanze penali nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, anche quando siano intervenute archiviazione, estinzione o riabilitazione.
Periodo di osservazione
I fatti di reato erano compresi nel decennio antecedente la presentazione della domanda e, pertanto, nel periodo di osservazione ritenuto adeguato per valutare l'integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza.
Rispetto del contraddittorio nel procedimento consultivo
La comunicazione della relazione al ricorrente deve ritenersi perfezionata quando la raccomandata sia stata spedita all'indirizzo indicato nel ricorso, restituita per compiuta giacenza e non risulti agli atti alcuna comunicazione di variazione della residenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato applicato attraverso la comunicazione del preavviso di diniego, seguita dalla valutazione delle osservazioni dell'interessato.
art. 3 d.l. 25 novembre 1989, convertito dalla l. 25 gennaio 1990
È richiamato quale fonte dei parametri reddituali utilizzati per valutare la domanda di cittadinanza.
art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549
Conferma, secondo il decreto impugnato, i limiti di reddito rilevanti ai fini della valutazione dell'insufficienza reddituale.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente è idonea a sorreggere l'atto, rendendo superfluo l'esame delle censure relative alle altre motivazioni.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, estinzione o riabilitazione.
- Ai fini della valutazione dell'integrazione del richiedente la cittadinanza, i fatti penalmente rilevanti commessi nel decennio antecedente la presentazione della domanda rientrano nel periodo di osservazione e non sono necessariamente considerati risalenti nel tempo.
- Nel ricorso straordinario, il contraddittorio può ritenersi rispettato quando la comunicazione della relazione sia stata inviata all'indirizzo indicato dal ricorrente, restituita per compiuta giacenza e non risulti comunicato un successivo cambio di residenza.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino bangladese contro il Ministero dell'interno avverso il decreto del 14 aprile 2021, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Svolgimento del procedimento
La domanda era stata presentata il 2 dicembre 2016. Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e aveva esaminato le osservazioni dell'interessato prima di adottare il provvedimento finale.
Il diniego si fondava su tre profili: l'insufficienza dei redditi dichiarati rispetto ai parametri normativi; la presenza di precedenti penali, consistenti in una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per violenza privata tentata continuata in concorso e lesioni personali in concorso; e l'asserita falsità della dichiarazione con cui il richiedente aveva autocertificato l'assenza di precedenti penali. Il decreto dava atto che era intervenuta la riabilitazione penale.
Il ricorso è stato notificato il 1° giugno 2021. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo per il rigetto. La relazione della Sezione è stata inviata al ricorrente all'indirizzo indicato nel ricorso, ma la raccomandata è stata restituita per compiuta giacenza.
Rispetto del contraddittorio
La Sezione ha ritenuto perfezionata la comunicazione della relazione. La raccomandata era stata infatti spedita all'indirizzo indicato nel ricorso e dagli atti non risultava che il ricorrente avesse comunicato un cambio di residenza. Il contraddittorio è stato pertanto considerato rispettato.
Atto plurimotivato e acquiescenza sulla ragione reddituale
Il decreto di diniego è stato qualificato come atto plurimotivato, poiché fondato su più ragioni indipendenti: insufficienza reddituale e pregiudizi penali.
Il ricorrente aveva dedotto soltanto la mancata considerazione della riabilitazione penale, senza contestare la motivazione relativa ai redditi. La Sezione ha rilevato che, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1529, quando un provvedimento è sostenuto da motivazioni autonome è sufficiente che una sola di esse sia legittima per sorreggere l'atto. La mancata contestazione della ragione reddituale è stata quindi considerata acquiescenza, con conseguente idoneità di tale motivazione a fondare da sola il diniego.
Valutazione della riabilitazione penale
La Sezione ha comunque esaminato la censura relativa alla riabilitazione e l'ha ritenuta infondata. È stato richiamato il principio secondo cui le risultanze penali possono essere considerate negativamente dall'amministrazione anche sul piano amministrativo, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale e quindi anche dopo archiviazione, estinzione o riabilitazione. A sostegno è stato citato Cons. Stato, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 1487.
La riabilitazione non impediva dunque al Ministero di tenere conto dei fatti commessi dal richiedente. La Sezione ha inoltre sottolineato che tali fatti erano stati commessi e taciuti durante il cosiddetto periodo di osservazione, coincidente con il decennio antecedente la presentazione della domanda.
Rilevanza del periodo di osservazione
Secondo l'orientamento richiamato da Cons. Stato, Sez. I, 23 dicembre 2019, n. 3216, un reato commesso nel decennio antecedente la domanda non può essere considerato risalente nel tempo, poiché rientra nell'arco temporale assunto dalla giurisprudenza quale periodo adeguato per valutare l'effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza.
Nel caso concreto, la collocazione temporale dei fatti e la loro omissione nella domanda costituivano quindi elementi valutabili dall'amministrazione, anche a fronte dell'intervenuta riabilitazione.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il diniego della cittadinanza è stato ritenuto sostenuto già dalla non contestata insufficienza reddituale e, comunque, adeguatamente giustificato anche dalla rilevanza amministrativa dei precedenti penali e dalla loro collocazione nel periodo di osservazione.
La Sezione ha infine disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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