Cassazione Penale, Sentenza n. 22830/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto attenersi alla motivazione di primo grado che aveva individuato la pena sul minimo edittale allora ritenuto applicabile, e che la successiva applicazione della nuova cornice sanzionatoria (post sentenza Corte cost. n. 46/2024) avrebbe determinato un peggioramento illegittimo; 2) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (mancanza di motivazione specifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il secondo motivo carente di specificità e quindi inammissibile nel merito. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto infondato: la Corte d'appello ha correttamente applicato retroattivamente la pena più favorevole risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024 (ex tunc), ha rideterminato la pena tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha fissato la pena in un anno di reclusione e euro 1.000 di multa (più aumento per la continuazione di un mese e 100 euro), collocandola entro il primo quinto della nuova cornice edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali secondo l'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
divieto di reformatio in peius
La Corte ha ritenuto che non vi sia stata reformatio in peius perché la Corte d'appello ha rideterminato la pena in senso complessivamente più favorevole rispetto al primo grado, applicando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e valorizzando gli elementi già esposti sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 133 cod. pen.
Usato come criterio guida per la determinazione della pena in concreto: la Corte d'appello ha applicato i parametri di proporzionalità e graduazione della pena previsti dall'art. 133 nella nuova cornice edittale
sentenza Corte Cost. n. 46/2024
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 646 cod. pen. introdotta dalla legge 2019; la Corte ha applicato retroattivamente la pena più favorevole risultante da tale pronuncia (effetto ex tunc)
art. 646 cod. pen.
pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"
La modifica introdotta dalla legge del 2019 (definita incostituzionale) aveva introdotto un minimo non previsto; la Corte costituzionale ha rimosso tale incremento ed il giudice penale deve applicare la cornice risultante dalla declaratoria di illegittimità
art. 2, comma quarto, cod. pen. e art. 30, comma quarto, l. n. 87/1953
Richiamati per sostenere l'effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità sulla disciplina sanzionatoria (applicazione della pena più favorevole al periodo in cui il fatto è stato commesso)
artt. 132 e 133 cod. pen.
La corte richiama la necessità, in caso di rideterminazione della pena a seguito di intervento demolitorio della Corte costituzionale, di rinnovare il giudizio di pena alla luce della nuova cornice edittale, applicando i criteri di commisurazione e proporzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che rimuove una parte della cornice edittale si applica ex tunc: il giudice deve adottare la pena più favorevole risultante dalla nuova disciplina per i fatti commessi precedentemente.
- La Corte d'appello, nel rideterminare la pena dopo una pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, deve riassestare la pena secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; tuttavia non è vincolata a un criterio puramente aritmetico rispetto alla pena calcolata nel primo grado e può esercitare una "discrezionalità vincolata" entro il margine della nuova cornice edittale.
- Il divieto di reformatio in peius non opera se la riforma della pena da parte dell'appello si traduce comunque in una determinazione più favorevole complessiva o se si applicano criteri diversi in ragione di cambiamenti normativi o di diversa valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della corte territoriale: l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo per carenza di confronto critico.
- Nel contestare il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è necessario illustrare in modo puntuale i presupposti fattuali e giuridici che, a parere del ricorrente, giustificano il riconoscimento, indicando i punti della motivazione impugnata che si ritengono viziati.
- In sede di ricalcolo della pena dopo interventi di legittimità costituzionale, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare la nuova determinazione con riferimento ai criteri di proporzionalità e personalizzazione della pena previsti dal codice penale.
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