Cassazione Civile, Ordinanza n. 22718/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (collaboratore)
La controversia
La controversia riguarda un incarico di collaborazione conferito a un esperto presso una struttura di missione del Ministero, con contratto stipulato il 14 maggio 2014 e durata fino al 31 dicembre 2014. Il lavoratore ha ottenuto in primo grado e in appello la condanna dell’amministrazione a pagargli euro 75.000 quale compenso per l’attività svolta e a risarcirgli il danno per l’illegittima interruzione del rapporto. Il Ministero ha sostenuto che la proroga prevista dall’art. 1, comma 257, l. n. 190/2014 non fosse applicabile, perché alla data di entrata in vigore della legge il contratto era già cessato; di conseguenza, non vi sarebbe stato un recesso anticipato, ma solo la presa d’atto della scadenza naturale del rapporto. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 257, l. n. 190/2014 e degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., contestando l’interpretazione teleologica della Corte d’appello e sostenendo la necessità di un’interpretazione letterale e restrittiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2227 e 2237 c.c., affermando che, se la prestazione era qualificabile come opera intellettuale, il recesso del cliente non comporterebbe il risarcimento del mancato guadagno. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il danno non poteva derivare dalla sola illegittimità dell’atto e doveva essere provato dal lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma di proroga accolta dalla Corte d’appello, valorizzando la ratio di assicurare la continuità delle attività della struttura tecnica di missione e rilevando che l’interpretazione letterale prospettata dal Ministero svuoterebbe di contenuto la disposizione. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione del rapporto e al risarcimento, osservando che anche nell’ipotesi di contratto d’opera intellettuale l’apposizione di un termine al rapporto può derogare alla facoltà di recesso ad nutum del cliente e che, nel caso concreto, la proroga ex lege aveva esteso il rapporto fino al 31 dicembre 2015. È stata anche esclusa la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il danno è stato ritenuto provato e quantificato in rapporto al mancato guadagno correlato alla residua durata del rapporto. Il Ministero è stato condannato alle spese, mentre non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato in ragione del regime delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 257, l. n. 190/2014
"Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione ... restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"
La disposizione va letta in chiave teleologica: la conferma/proroga dei rapporti è volta a garantire la continuità delle attività della struttura e non può essere svuotata da una lettura meramente letterale dell’espressione "in essere".
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i principi di irretroattività e di applicazione temporale della legge; la Corte non ha condiviso l’uso che ne faceva il Ministero, ritenendo prevalente la ratio della norma speciale.
art. 12 disp. prel. c.c.
La Corte afferma che, in presenza di ambiguità testuale, non è preclusa un’interpretazione teleologica che valorizzi il senso complessivo della disposizione e la sua finalità.
art. 2227 c.c.
Richiamato dal Ministero per escludere il risarcimento da mancato guadagno; la Corte non ha accolto la censura, poiché la fattispecie, comunque qualificata, era coperta dalla proroga del rapporto fino al 31 dicembre 2015.
art. 2237 c.c.
Anche se il rapporto fosse inquadrato come prestazione d’opera intellettuale, la facoltà di recesso del cliente non è inderogabile e può essere limitata da un termine apposto al rapporto, con conseguente tutela del professionista per l’interruzione anticipata.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione della regola sull’onere della prova, ritenendo che il danno da mancata prosecuzione del rapporto sia stato adeguatamente allegato e quantificato in relazione al compenso pattuito per il periodo residuo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama il precedente conforme e ne recepisce la motivazione, dando continuità all’orientamento già espresso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale di proroga di rapporti di collaborazione è finalizzata a garantire la continuità di un servizio o di un’attività amministrativa, l’interpretazione non può arrestarsi al dato letterale se questo, in concreto, svuota la norma della sua funzione regolativa.
- In presenza di ambiguità testuale, il criterio teleologico può prevalere sulla lettura meramente letterale se consente di attribuire alla disposizione un significato coerente con la sua ratio legis e con l’utilità pratica perseguita dal legislatore.
- Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, la facoltà di recesso ad nutum del cliente non ha carattere inderogabile e può essere limitata dall’apposizione di un termine al rapporto o da una disciplina convenzionale incompatibile con il recesso anticipato.
- Se il rapporto di collaborazione viene prorogato ex lege fino a una certa data, l’interruzione anticipata può integrare inadempimento e legittimare il risarcimento del danno da mancato guadagno commisurato alla durata residua del rapporto.
- L’onere di provare il danno non è violato quando il giudice di merito lo desume da dati oggettivi del rapporto, come il compenso pattuito e la durata residua, e ne effettua la quantificazione su tale base.
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