Cassazione Civile, Ordinanza n. 19200/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con recupero a tassazione di maggiori ricavi emersi da una verifica condotta con metodo analitico-induttivo. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Sicilia, che aveva escluso la sussistenza di elementi presuntivi sufficienti a sorreggere la rettifica, ritenendo che la divergenza tra importi indicati nelle fatture e quelli riportati nei contratti di finanziamento fosse una prassi commerciale comune e non un indice grave, preciso e concordante di evasione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di norme processuali e sostanziali, deducendo che la CTR non si era pronunciata sull'indebita applicazione del regime del margine e sull'errata contabilizzazione dell'IVA; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la difformità tra fatture e contratti di finanziamento, unita ad altri indizi di inattendibilità contabile, fosse di per sé idonea a fondare la ripresa; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato il materiale probatorio offerto dall'Ufficio e la carenza probatoria del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dell'avviso di accertamento né indicato i motivi di appello, impedendo alla Corte di verificare il dedotto vizio di omessa pronuncia. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti escluso in fatto la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e la censura dell'Ufficio, oltre a non confrontarsi con tale ragionamento, non riportava neppure il contenuto dell'atto impositivo. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, perché la doglianza sulla valutazione delle prove investiva un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, mentre l'Ufficio lo aveva formalmente veicolato come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il contribuente non si è costituito. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica del ricorrente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia/motivazione della CTR
art. 36 D.L. 41/1995 conv. in L. 85/1995
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta indebita applicazione del regime del margine
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia del giudice di merito
art. 38 d.P.R. 600/1973
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo come base normativa dell'accertamento
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato quale norma sull'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di rettifica IVA secondo logica analitico-induttiva
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove secondo libero convincimento
art. 360 c.p.c.
richiamato quale paradigma di legittimità per i motivi proposti; la Corte osserva che le doglianze sulla prova andavano eventualmente veicolate nei limiti del vizio motivazionale
art. 366, comma 1, nn. 3, 4, 6 c.p.c.
interpretato come norma che impone, a pena di inammissibilità, specificità del ricorso per cassazione, con trascrizione o riassunto degli atti rilevanti e indicazione della loro collocazione processuale
d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessaria un'estrema specificità: chi denuncia un error in procedendo o un'omessa pronuncia deve riprodurre o almeno riassumere nel ricorso gli atti e i motivi di appello rilevanti, indicandone anche la collocazione processuale, perché la Corte non può ricostruire il thema decidendum attingendo a fonti esterne al ricorso.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo deve criticare puntualmente il ragionamento effettivamente posto a base della decisione, non un argomento diverso o solo genericamente connesso.
- Nell'accertamento analitico-induttivo, la rettifica è ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, ma occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a far dubitare complessivamente della fedeltà delle scritture; se il giudice di merito esclude in fatto tali presupposti, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale accertamento.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere prospettate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché tali norme attengono al libero convincimento del giudice di merito; la censura, se ammissibile, va ricondotta nei limiti del vizio di motivazione consentito dall'art. 360 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →