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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19200/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con recupero a tassazione di maggiori ricavi emersi da una verifica condotta con metodo analitico-induttivo. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Sicilia, che aveva escluso la sussistenza di elementi presuntivi sufficienti a sorreggere la rettifica, ritenendo che la divergenza tra importi indicati nelle fatture e quelli riportati nei contratti di finanziamento fosse una prassi commerciale comune e non un indice grave, preciso e concordante di evasione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di norme processuali e sostanziali, deducendo che la CTR non si era pronunciata sull'indebita applicazione del regime del margine e sull'errata contabilizzazione dell'IVA; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la difformità tra fatture e contratti di finanziamento, unita ad altri indizi di inattendibilità contabile, fosse di per sé idonea a fondare la ripresa; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato il materiale probatorio offerto dall'Ufficio e la carenza probatoria del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dell'avviso di accertamento né indicato i motivi di appello, impedendo alla Corte di verificare il dedotto vizio di omessa pronuncia. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti escluso in fatto la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e la censura dell'Ufficio, oltre a non confrontarsi con tale ragionamento, non riportava neppure il contenuto dell'atto impositivo. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, perché la doglianza sulla valutazione delle prove investiva un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, mentre l'Ufficio lo aveva formalmente veicolato come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il contribuente non si è costituito. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica del ricorrente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia/motivazione della CTR

  • art. 36 D.L. 41/1995 conv. in L. 85/1995

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta indebita applicazione del regime del margine

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia del giudice di merito

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo come base normativa dell'accertamento

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma sull'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di rettifica IVA secondo logica analitico-induttiva

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove secondo libero convincimento

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale paradigma di legittimità per i motivi proposti; la Corte osserva che le doglianze sulla prova andavano eventualmente veicolate nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4, 6 c.p.c.

    interpretato come norma che impone, a pena di inammissibilità, specificità del ricorso per cassazione, con trascrizione o riassunto degli atti rilevanti e indicazione della loro collocazione processuale

  • d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessaria un'estrema specificità: chi denuncia un error in procedendo o un'omessa pronuncia deve riprodurre o almeno riassumere nel ricorso gli atti e i motivi di appello rilevanti, indicandone anche la collocazione processuale, perché la Corte non può ricostruire il thema decidendum attingendo a fonti esterne al ricorso.
  • Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo deve criticare puntualmente il ragionamento effettivamente posto a base della decisione, non un argomento diverso o solo genericamente connesso.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo, la rettifica è ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, ma occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a far dubitare complessivamente della fedeltà delle scritture; se il giudice di merito esclude in fatto tali presupposti, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale accertamento.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere prospettate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché tali norme attengono al libero convincimento del giudice di merito; la censura, se ammissibile, va ricondotta nei limiti del vizio di motivazione consentito dall'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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