Cassazione Civile, Ordinanza n. 26949/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società utilizzatrice del gas aveva in origine un contratto di somministrazione con un ente pubblico; successivamente il servizio era stato gestito da una società privata, poi scissa in due società convenute in giudizio. La cliente sosteneva di aver pagato un prezzo calcolato con un coefficiente di 1,7 ritenuto eccessivo e, poiché con il nuovo fornitore successivo aveva sostenuto costi inferiori, agiva per ottenere la ripetizione di quanto versato indebitamente, per circa 119.000 euro. Le convenute chiedevano il rigetto e chiamavano in causa la società che avrebbe fissato i coefficienti di calcolo. Il tribunale e poi la corte d'appello rigettavano la domanda ritenendo non provato l'indebito: la società subentrata non era tenuta a mantenere il prezzo del precedente gestore, ma aveva concluso un nuovo contratto; inoltre la cliente aveva pagato le fatture senza contestare il criterio di calcolo, così mostrando accettazione delle condizioni. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse tratto in modo illegittimo da semplici indizi la prova dell'esistenza di un nuovo contratto e dell'accettazione del prezzo; con un secondo motivo lamentava nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché non sarebbe stata esaminata la circostanza che la società terza aveva comunicato un diverso coefficiente e aveva ricalcolato la differenza. La Corte ha ritenuto i motivi infondati e, in realtà, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito; ha osservato che la corte di merito aveva in fatto escluso la prova dell'indebito e aveva logicamente valorizzato la stipulazione di un nuovo rapporto e l'accettazione dei corrispettivi pagati, nonché che la doglianza sulla motivazione non colpiva la vera ratio decidendi, ossia l'assenza di prova dell'illegittimità del pagamento e la non estendibilità al rapporto precedente della revisione del coefficiente intervenuta per il periodo successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito e a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante sul punto decisivo, poiché la corte d'appello aveva preso in considerazione la revisione del coefficiente, ma l'aveva ritenuta riferita al periodo successivo e a un diverso contratto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore delle controricorrenti; è stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le censure sul ragionamento presuntivo devono colpire la corretta applicazione della disciplina delle presunzioni; non è sufficiente una mera contestazione delle valutazioni di gravità, precisione e concordanza degli indizi, se essa si risolve in una rivalutazione del fatto.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Le memorie depositate dalle controricorrenti sono state ritenute non conformi ai requisiti di legge e quindi non qualificabili come tali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto il profilo del merito, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di appello.
- La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. deve investire l'uso giuridico della prova presuntiva; se attacca solo la maggiore o minore persuasività degli indizi, la doglianza è in realtà di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia preso in considerazione il fatto dedotto, ma lo abbia inserito in una ratio decidendi diversa da quella prospettata dal ricorrente.
- Per ottenere la ripetizione dell'indebito è necessario provare l'illegittimità del pagamento; la mera circostanza che in un rapporto successivo siano stati applicati criteri economici diversi non prova, di per sé, l'indebito del rapporto precedente.
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