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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11275/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'erede della mutuataria, dichiarando la nullità della clausola sugli interessi perché il tasso moratorio pattuito superava la soglia usuraria; applicando l'art. 1815, comma 2, c.c., aveva ritenuto che il mutuo dovesse considerarsi gratuito e aveva condannato la banca a restituire quanto percepito a titolo di interessi. La corte d'appello ha invece accolto l'appello della banca, osservando che il superamento del tasso-soglia era stato verificato solo con riferimento agli interessi moratori, che nel caso concreto non erano mai stati applicati perché il mutuatario aveva pagato regolarmente tutte le rate ed estinto anticipatamente il mutuo; ha inoltre distinto la clausola sugli interessi moratori da quella sugli interessi corrispettivi, ritenendo che la sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. non si estendesse a questi ultimi. Il ricorrente ha quindi proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 1419 c.c., 100 c.p.c. e 644 c.p., sostenendo che la pattuizione di un tasso usurario comporterebbe la nullità dell'intera clausola sugli interessi, anche se l'usura riguardasse solo la mora, con conseguente diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri costituzionali, lamentando che la corte d'appello avrebbe dovuto compensare le spese in considerazione della novità della questione e della mancata partecipazione della banca alla mediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato, perché il mutuatario non aveva interesse ad agire per l'usura degli interessi moratori quando non vi era stata mora e gli interessi di mora non erano mai stati applicati; ha inoltre ribadito che la nullità della pattuizione sugli interessi moratori superiori alla soglia non si estende agli interessi corrispettivi, che sono autonomi e non cumulabili con i primi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa, divieto non violato nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della gratuità del mutuo e la nullità della convenzione sugli interessi operano nei limiti della clausola colpita dall'usura; la nullità degli interessi moratori usurari non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione della nullità alla clausola sugli interessi corrispettivi, ma la Corte esclude tale ricostruzione nel caso degli interessi moratori autonomamente nulli.

  • art. 100 c.p.c.

    L'azione è inammissibile per difetto di interesse quando il mutuatario non abbia subito applicazione degli interessi di mora e dunque non ricorra un concreto pregiudizio attuale.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come parametro in tema di usura, ma la Corte valorizza la distinzione tra mora e corrispettivo ai fini della disciplina applicabile.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il sindacato della Cassazione sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 L. n. 108/1996

    Richiamato dalla corte territoriale per la disciplina del tasso-soglia applicabile agli interessi usurari.

  • art. 2 L. n. 108/1996

    Richiamato come riferimento per il tasso-soglia oltre il quale gli interessi di mora sono usurari.

Massime di principio

  • Nel contratto di mutuo, la domanda di accertamento dell'usura degli interessi moratori richiede un interesse attuale e concreto: se la mora non si è mai verificata e gli interessi di mora non sono stati applicati, la domanda è priva di utilità pratica.
  • La nullità della pattuizione degli interessi moratori usurari non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi, poiché le due categorie di interessi hanno funzione e collocazione temporale distinte e non sono cumulabili nel medesimo segmento esecutivo del rapporto.
  • Ai fini del controllo sull'usura, interessi corrispettivi e interessi moratori devono essere considerati autonomamente, senza confondere il superamento del tasso-soglia riferito alla mora con la validità della clausola sugli interessi dovuti in via ordinaria.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è ristretto: la Corte di cassazione interviene solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione sulla compensazione per giusti motivi resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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