Cassazione Penale, Sentenza n. 8489/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) con tasso alcolemico riscontrato di 2,5 g/l e aggravante per aver cagionato un incidente. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) contestazione dell'attendibilità dell'accertamento ematico eseguito circa tre ore dopo il sinistro e criticando l'interpretazione della curva di Widmark (affermazione di travisamento della prova); 2) contestazione della sussistenza dell'aggravante per aver provocato un incidente, sostenendo che la responsabilità principale fosse dell'altro veicolo che non rispettò lo stop e che la velocità del ricorrente non fosse determinante; 3) censure sulla mancata somministrazione dell'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. (diritto di farsi assistere da difensore prima del prelievo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte di appello: 1) il ritardo temporale tra sinistro e prelievo non inficia di per sé la validità dell'accertamento ematico; il giudice di merito ha valutato coerentemente la curva di Widmark e l'alto valore del tasso al momento del prelievo (2,5 g/l), nonché elementi extratestimoniali (odore di alcol) a conferma dello stato di alterazione; 2) l'aggravante per aver causato un incidente è stata ritenuta sussistente per il nesso di strumentalità/occasionalità tra stato di ebbrezza e sinistro, posto che l'imputato aveva avvistato l'altro veicolo con anticipo e frenato per oltre 12 metri, e procedeva a velocità (circa 54 km/h) ben superiore al limite; 3) l'avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è risultato correttamente effettuato e verbalizzato (anche ripetutamente), e il verbale redatto dalla polizia giudiziaria ha valore fidefacente utile a dimostrare l'adempimento. In conclusione il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (comma 2, lett. c, e comma 2‑bis)
Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dal tasso alcolemico accertato (2,5 g/l). L'aggravante per aver cagionato un incidente richiede il nesso di strumentalità/occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente: se lo stato alcolico ha ridotto capacità di valutazione e controllo e ha inciso sulla dinamica, l'aggravante è configurabile.
art. 114 disp. att. c.p.p.
L'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento ematico può essere assolto mediante il verbale redatto dagli operanti; non è necessaria la sottoscrizione dell'interessato se non ha reso dichiarazioni. La registrazione nel verbale costituisce prova dell'avvertimento.
art. 2, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato a proposito dei limiti con cui si possono contestare i verbali di polizia giudiziaria: il contenuto può essere contestato nel processo penale senza querela di falso, ma l'opponente deve indicare elementi concreti e inconsistenze, non censure generiche.
Massime di principio
- Il ritardo temporale tra la condotta di guida e il prelievo ematico non invalida automaticamente la prova del tasso alcolemico: il valore rilevato resta significativo salvo prova specifica e precisa dell'alterazione del risultato dovuta al tempo o ad altre circostanze.
- Spetta all'imputato l'onere di dimostrare circostanze tali da privare l'accertamento strumentale del proprio valore probatorio; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Per riconoscere l'aggravante 'per aver cagionato un incidente' è necessario il nesso di occasionalità/strumentalità tra stato di ebbrezza e sinistro; non è necessario che l'alterazione sia l'unica causa, basta che abbia inciso in modo rilevante sulla capacità di reazione o valutazione.
- Il verbale di polizia giudiziaria che documenta l'avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. ha valore probatorio rilevante; la mancanza della sottoscrizione non implica automaticamente nullità dell'avviso se il verbale e le dichiarazioni del verbalizzante attestano l'adempimento.
- Nel contestare verbali o atti della polizia, la difesa deve indicare discrepanze puntuali e circostanziate; rilievi generici o non quantificati verranno ritenuti inammissibili.
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