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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - Del provvedimento-OMISSIS- datato 11.09.2025 del Reggimento A. Ter. “A Cavallo”, notificato al ricorrente in data 16.09.2025 e recante l’esenzione del Mar. Ord. -OMISSIS- dai servizi armati di caserma sino a successiva comunicazione; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202503330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esenzione del militare dai servizi armati di caserma sino a successiva comunicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Reggimento lo aveva esentato dai servizi armati di caserma, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella carenza di un effettivo accertamento, svolto secondo le modalità tipiche del procedimento amministrativo, circa l’inidoneità del militare allo svolgimento dei servizi di caserma. La valutazione amministrativa, peraltro non espressamente esternata nel provvedimento, risultava fondata sul contenuto di un referto redatto da uno specialista di fiducia del ricorrente, nel quale non erano formulate considerazioni specifiche sull’idoneità del militare allo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo ricoperto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando l’assenza di un adeguato accertamento amministrativo dell’inidoneità e l’insufficienza del referto medico utilizzato, non specificamente riferito alle mansioni militari del ricorrente. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nell’interesse, anche non patrimoniale, del militare a svolgere pienamente le mansioni corrispondenti al proprio ruolo e qualifica. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, facendo salva la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei criteri indicati. Ha fissato l’udienza pubblica per la decisione di merito e condannato il Ministero della Difesa al pagamento di euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a fondare la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha concorso a fondare l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento che limita l’impiego di un militare, sussiste il fumus boni iuris quando l’amministrazione non abbia compiuto un effettivo accertamento, secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo, dell’inidoneità allo svolgimento delle mansioni e abbia fondato la decisione su un referto medico non specificamente riferito all’idoneità del dipendente alle funzioni tipiche del ruolo.
  • Una valutazione amministrativa limitativa dell’impiego del militare deve essere adeguatamente esternata nel provvedimento e non può ricavarsi, senza ulteriore istruttoria e motivazione, da un referto redatto da uno specialista di fiducia dell’interessato che non contenga valutazioni specifiche sulle mansioni militari da svolgere.
  • L’interesse anche non patrimoniale del militare a espletare pienamente le mansioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica può integrare il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere disposta facendo salva la possibilità dell’amministrazione di riesercitare il potere, purché lo faccia nel rispetto degli obblighi di istruttoria e motivazione individuati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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