Sentenza del 23/09/2016 n. 18670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che la società fosse decaduta dal credito d'imposta per la ricerca scientifica, poiché non lo aveva indicato nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio era stato concesso. Secondo l'Amministrazione, tale omissione avrebbe impedito l'utilizzo del credito in compensazione e legittimato il recupero fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione o la mancata presentazione della dichiarazione integrativa non impediscono al contribuente di far valere il proprio diritto in sede contenziosa, contestando la pretesa tributaria. Gli errori, sia di fatto sia di diritto, contenuti nella dichiarazione sono emendabili nel giudizio tributario. Poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva accertato che la società possedeva i requisiti per beneficiare del credito, anche sulla base del valido certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, il recupero dell'imposta è stato ritenuto illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione del fatto che il chiarimento definitivo delle Sezioni Unite era intervenuto durante il giudizio.
Norme richiamate
D.I. n. 275 del 1998, art. 6
indicazione del credito d'imposta nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza
La mancata indicazione del credito nella dichiarazione non determina automaticamente la perdita sostanziale del beneficio quando il contribuente dimostri in giudizio di possedere i requisiti previsti.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
termine annuale per la presentazione della dichiarazione integrativa
Il termine per presentare una dichiarazione integrativa finalizzata all'utilizzo del credito in compensazione opera sul piano amministrativo e non impedisce al contribuente di contestare giudizialmente una maggiore pretesa tributaria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
termine di decadenza per l'istanza di rimborso
Il termine previsto per chiedere il rimborso non interferisce con la possibilità di far valere errori o diritti del contribuente nell'ambito di un giudizio contro la pretesa fiscale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 2016
il contribuente che non abbia presentato nei termini la dichiarazione integrativa può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria
In sede contenziosa è ammessa, in linea generale, la correzione di errori dichiarativi, purché il contribuente dimostri l'effettiva sussistenza del diritto o del requisito fiscale invocato.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un credito o beneficio fiscale nella dichiarazione non comporta necessariamente la perdita sostanziale del diritto, soprattutto quando il contribuente possiede e dimostra tutti i requisiti previsti dalla legge.
- I termini per presentare dichiarazioni integrative e quelli relativi al processo tributario operano su piani diversi: la scadenza della dichiarazione integrativa non preclude automaticamente la contestazione giudiziale di un recupero d'imposta.
- Nel giudizio contro un atto dell'Amministrazione finanziaria il contribuente può far valere errori dichiarativi, di fatto o di diritto, e chiedere il riconoscimento del credito, purché fornisca adeguata prova del suo fondamento.
- La validità della pretesa di recupero deve essere valutata non solo sulla base degli adempimenti formali, ma anche sull'effettivo possesso dei requisiti sostanziali per ottenere il beneficio fiscale.
- Questa interpretazione non elimina l'importanza degli adempimenti dichiarativi: l'omissione può comunque generare contestazioni, oneri probatori e costi, rendendo preferibile indicare tempestivamente il credito o correggere la dichiarazione nei termini.
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