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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 5442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES - Indeducibilità dei costi - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che l'onere probatorio varia in base al tipo di contestazione: la prova dell'effettività dell'operazione grava inizialmente sul contribuente; una volta riconosciuta o non contestata l'effettività dei fatti, l'Amministrazione deve dimostrare la mancanza di inerenza o altra causa di indeducibilità. La decisione è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione, richiamato tramite le sentenze n. 7881/2016 e n. 6229/2013.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova in materia di deducibilità dei costi ai fini IRES. In presenza di una contestazione sulla reale esistenza delle operazioni sottostanti alle fatture, il contribuente deve dimostrare che le operazioni sono effettivamente avvenute. L'Amministrazione può superare tale prova fornendo elementi più persuasivi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni. Diversamente, se l'Ufficio non contesta la veridicità dei fatti aziendali indicati nelle fatture, spetta all'Amministrazione provare l'eventuale indeducibilità dei costi per difetto di inerenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5

    La deducibilità dei componenti negativi di reddito è subordinata, tra l'altro, alla loro riferibilità all'attività d'impresa e quindi alla loro inerenza. La norma rileva nella fase in cui l'Amministrazione contesta che il costo, pur eventualmente reale, sia collegato all'attività produttiva.

  • Cassazione, sentenza n. 7881/2016

    Quando l'Amministrazione non contesta la veridicità delle operazioni e dei fatti aziendali indicati nelle fatture, l'onere di provare la mancata inerenza e la conseguente indeducibilità dei costi grava sull'Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione, sentenza n. 6229/2013

    Conferma la regola secondo cui il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni contestate, mentre l'Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare la fittizietà o, ove l'effettività non sia contestata, la specifica causa di indeducibilità.

Massime di principio

  • Chi deduce un costo deve poter dimostrare che la prestazione o l'acquisto è realmente avvenuto, conservando fatture, contratti, pagamenti, documentazione contabile e ogni altro elemento coerente.
  • L'onere della prova non resta sempre a carico del contribuente: se l'Ufficio non mette in dubbio l'effettività dell'operazione, deve dimostrare perché il costo non sarebbe inerente o comunque deducibile.
  • La mera esistenza della fattura non è sufficiente a provare l'effettività del costo, ma neppure la generica contestazione dell'Ufficio è sufficiente a dimostrarne l'indeducibilità.
  • In una controversia analoga occorre distinguere tra operazione inesistente e costo reale ma non inerente: nel primo caso la prova iniziale grava sul contribuente; nel secondo, una volta accertata la realtà dell'operazione, la prova della non inerenza grava sull'Amministrazione.

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