Sentenza del 23/09/2016 n. 5426 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie a sanzioni - Riscossione - Sentenza passata in giudicato - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al diritto di riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni tributarie. Occorre distinguere tra sanzioni divenute definitive a seguito di una sentenza passata in giudicato e sanzioni divenute definitive per altre ragioni, come la mancata impugnazione dell'atto amministrativo. Nel primo caso, la sentenza produce il cosiddetto giudicato e il diritto alla riscossione è soggetto alla prescrizione decennale prevista per l'actio iudicati. Nel secondo caso si applica il termine quinquennale previsto dalla disciplina specifica delle sanzioni tributarie.
La decisione
È stato affermato che, quando la definitività della sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione si prescrive in dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 del codice civile. Se invece la sanzione è divenuta definitiva senza un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica il termine di cinque anni previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. Il principio è stato ricondotto alla necessità di mantenere unitario il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria relativa alle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 2953 cod. civ.
Quando il diritto alla riscossione delle sanzioni è stato accertato con sentenza passata in giudicato, si applica il termine decennale previsto per l'esecuzione del giudicato, anche se il diritto originario era soggetto a un termine più breve.
Art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In assenza di una sentenza irrevocabile che accerti la sanzione, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive nel termine ordinario di cinque anni.
Massime di principio
- Per stabilire il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie bisogna verificare innanzitutto come la sanzione sia divenuta definitiva.
- La presenza di una sentenza passata in giudicato trasforma il termine applicabile in quello decennale dell'actio iudicati, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
- La mera definitività amministrativa della sanzione, senza giudicato, non comporta il termine decennale: resta applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
- Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere considerate anche le eventuali cause interruttive e la loro validità, verificando la cronologia degli atti di riscossione.
- Il termine della sanzione accessoria deve essere coordinato con quello dell'obbligazione tributaria principale secondo il regime applicabile al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 5442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18628 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18629 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18631 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18633 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →