Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassabilità di Euro 36.000 corrisposti alla contribuente nell’ambito di una conciliazione giudiziale conseguente al licenziamento. Nel verbale la somma era qualificata come risarcimento del danno biologico; la contribuente aveva pertanto chiesto il rimborso di Euro 8.280, corrispondenti alle ritenute fiscali applicate. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, considerato il contesto del licenziamento e l’assenza di un autonomo accertamento del danno biologico, la somma potesse costituire un’indennità sostitutiva di redditi di lavoro dipendente e fosse quindi imponibile. Contestava inoltre alla Commissione regionale di avere posto erroneamente sull’Ufficio l’onere di dimostrare la diversa natura della somma, senza verificare concretamente la sua effettiva destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell’Agenzia delle Entrate, relativo all’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza regionale sulla reale sussistenza del danno biologico e sulla destinazione della somma al suo ristoro. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la decisione sulle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la tassabilità della somma, ma è stato stabilito che la precedente motivazione non era adeguata e che occorre un nuovo esame concreto della natura dell’erogazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 (T.U.I.R.)

    La norma rileva per distinguere le somme aventi natura reddituale, comprese quelle sostitutive di redditi di lavoro, da quelle corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. La qualificazione formale contenuta nel verbale di conciliazione non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a escludere l’imponibilità: occorre verificare la reale natura e funzione della somma.

  • Art. 2697 del codice civile

    La disposizione disciplina l’onere della prova. La Corte ha censurato la decisione regionale perché aveva sostanzialmente attribuito all’Ufficio l’onere di dimostrare che la somma avesse natura reddituale, senza un’adeguata verifica della prova relativa all’effettiva destinazione risarcitoria allegata dalla contribuente.

  • Art. 2700 del codice civile

    La norma riguarda l’efficacia probatoria dell’atto pubblico. Il verbale di conciliazione documenta quanto dichiarato e formalizzato dalle parti, ma la sua qualificazione non impedisce al giudice tributario di accertare la sostanza economica dell’erogazione e la sua effettiva funzione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la denominazione attribuita dalle parti a una somma in un verbale di conciliazione non è necessariamente decisiva: il giudice deve verificare la reale causa dell’erogazione e il collegamento con eventuali redditi perduti.
  • Le somme corrisposte in occasione di un licenziamento possono essere imponibili se svolgono una funzione sostitutiva delle retribuzioni o di altri redditi di lavoro; possono invece non essere imponibili se costituiscono effettivo risarcimento di un danno non patrimoniale autonomamente individuato e provato.
  • Chi chiede il rimborso dell’imposta deve fornire elementi concreti sulla natura non reddituale della somma, non potendo fare affidamento esclusivamente sulla qualificazione formale contenuta nell’accordo.
  • Il giudice deve motivare in modo logico e completo sulla sussistenza del danno risarcito, sulla sua effettiva quantificazione e sull’assenza di una funzione sostitutiva del reddito; una motivazione meramente formale può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla tassabilità: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà valutare le prove e la concreta destinazione delle somme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.