Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 5647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2006 derivanti dall'omesso invio telematico della comunicazione di opzione per il regime di tassazione di gruppo (consolidato). L'Amministrazione aveva disconosciuto la determinazione del reddito globale e i benefici del consolidato, imputando i redditi alla consolidante Al. s.p.a. e recuperando l'IRES. In sede di appello la contribuente aveva sostenuto che la volontà di optare risultava dal comportamento (presentazione della dichiarazione consolidata e versamento delle imposte da parte della consolidante), mentre l'Agenzia deduceva che l'art. 119 TUIR e il d.m. 9 giugno 2004 richiedono la comunicazione telematica prevista per perfezionare l'opzione, senza sostituzione possibile con comportamenti concludenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha statuito che l'opzione per il consolidato non si era perfezionata per mancato invio telematico della comunicazione e che quindi i benefici della tassazione di gruppo non potevano operare; l'accertamento e il recupero dell'IRES sono pertanto legittimi. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della resistente e liquidate in euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 129

    La comunicazione telematica è condizione essenziale e perentoria per l'efficacia dell'opzione: la mancata comunicazione determina l'inefficacia dell'opzione e l'impossibilità di beneficiare del regime di consolidato nei rapporti con l'Amministrazione.

  • art. 5, comma 2, d.m. 9 giugno 2004

    L'opzione si considera perfezionata se comunicata dalla controllata all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d), del testo unico

    Stabilisce che l'opzione si perfeziona mediante la comunicazione secondo le modalità previste (presentazione esclusivamente telematica di apposito modello), rendendo la comunicazione requisito formale e sostanziale per il perfezionamento dell'opzione.

  • art. 117, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Definisce il regime di tassazione di gruppo: determinazione del reddito globale sommando i redditi netti delle controllate, obbligo della controllante di liquidare l'imposta e presentare la dichiarazione consolidata; l'opzione è vincolante per più anni (triennio salvo uscite anticipate).

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2004

    Conferma la natura bilaterale dell'opzione (controllante e controllate) e che la comunicazione di avvio del consolidato deve essere presentata dalla controllante rispetto a tutte le partecipate; ribadisce che la procedura telematica e i relativi termini sono rilevanti ai fini del perfezionamento dell'opzione.

  • art. 1, d.P.R. n. 442/1997

    Ritenuto non applicabile per giustificare il comportamento concludente: la norma sui comportamenti concludenti riguarda regimi di determinazione delle imposte o contabili, non può sopperire a formalità essenziali richieste per l'esercizio dell'opzione per il consolidato.

  • art. 124, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato implicitamente come disciplina degli effetti dell'inefficacia o interruzione del regime di consolidato (conseguente assoggettamento delle società alla tassazione ordinaria e possibili rapporti interni tra consolidante e consolidate).

Massime di principio

  • L'opzione per la tassazione di gruppo è un atto costitutivo che richiede una manifestazione di volontà tempestiva e formale: l'invio telematico previsto dalla normativa è requisito essenziale per il perfezionamento dell'opzione.
  • I comportamenti concludenti (es. presentazione della dichiarazione consolidata e versamento d'imposta da parte della consolidante) non possono sostituire l'obbligo di comunicazione telematica quando la legge richiede espressamente una modalità formale.
  • Trattandosi di un regime speciale che comporta benefici fiscali, l'assenza della formale comunicazione comporta l'inefficacia dell'opzione e il ritorno alla tassazione ordinaria, con conseguente legittimo recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione.
  • L'opzione è bilaterale: deve essere esercitata dalla controllante e da ciascuna controllata; la comunicazione della consolidante ha funzione unica rispetto a tutte le partecipate ma non esonera le condizioni richieste dalla legge.
  • Eventuali imposte già versate in presenza di una mancata opzione perfezionata possono rilevare nei rapporti interni fra consolidante e consolidate, ma non impediscono all'Amministrazione di non riconoscere il consolidato se manca la comunicazione prescritta.
  • In situazioni analoghe, la compliance formale (rispetto dei termini e della modalità telematica) è fondamentale: occorre predisporre la modulistica specifica, inviare la comunicazione per tempo e conservare le ricevute telematiche come prova del perfezionamento dell'opzione.
  • Se l'omissione è stata commessa, valutare tempestivamente possibili rimedi: integrazione/rottamazione solo se previsti nei termini, richieste di riesame o istanze di accertamento con adesione per regolarizzare la posizione, tenendo presente che la regolarizzazione formale non sempre estingue l'inesistenza dell'opzione nei confronti dell'Amministrazione per i periodi accertati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.