Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11300/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 10/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava un addebito di evasione, rispetto al quale la difesa ha dedotto: la scarsa offensività della condotta, la sussistenza dello stato di necessità, l'erroneo giudizio sulla recidiva e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Inoltre ha censurato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse in appello e la recidiva, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché ripetitivi di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e immune da illogicità manifeste; il motivo sulla prevalenza delle attenuanti è stato giudicato generico per mancata specificazione delle ragioni a sostegno della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 131-bis c.p.

    la mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non censurabile in cassazione perché le doglianze riproponevano questioni già vagliate e disattese dal merito

  • art. 385 c.p.

    il riferimento è al reato di evasione oggetto del giudizio di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o di merito già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e priva di manifesta illogicità.
  • Le doglianze relative a offensività della condotta, stato di necessità, recidiva e particolare tenuità del fatto non possono essere accolte in cassazione se si risolvono in una mera contrapposizione alla valutazione di merito, senza evidenziare un vizio giuridicamente rilevante della motivazione.
  • La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva deve essere sorretta da specifiche ragioni; in difetto di una puntuale allegazione, il motivo è generico e quindi inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoEvasione
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.