Cassazione Penale, Ordinanza n. 11300/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 10/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava un addebito di evasione, rispetto al quale la difesa ha dedotto: la scarsa offensività della condotta, la sussistenza dello stato di necessità, l'erroneo giudizio sulla recidiva e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Inoltre ha censurato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse in appello e la recidiva, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché ripetitivi di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e immune da illogicità manifeste; il motivo sulla prevalenza delle attenuanti è stato giudicato generico per mancata specificazione delle ragioni a sostegno della richiesta.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 131-bis c.p.
la mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non censurabile in cassazione perché le doglianze riproponevano questioni già vagliate e disattese dal merito
art. 385 c.p.
il riferimento è al reato di evasione oggetto del giudizio di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o di merito già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e priva di manifesta illogicità.
- Le doglianze relative a offensività della condotta, stato di necessità, recidiva e particolare tenuità del fatto non possono essere accolte in cassazione se si risolvono in una mera contrapposizione alla valutazione di merito, senza evidenziare un vizio giuridicamente rilevante della motivazione.
- La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva deve essere sorretta da specifiche ragioni; in difetto di una puntuale allegazione, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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