Cassazione Civile, Ordinanza n. 11817/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una causa promossa dal Comune di Sorrento per accertare che il complesso dei "Cisternoni Romani degli Spasiani" e le aree e fabbricati connessi appartenessero al demanio comunale, con domande di rilascio, demolizione, arretramento dei corpi di fabbrica e risarcimento dei danni. Il Comune si era inizialmente avvalso del patrocinio di un avvocato esterno, che poi veniva revocato con determina dirigenziale e sostituito con altro professionista. L'avvocato revocato interveniva nel processo chiedendo la disapplicazione della determina di revoca, sostenendo che il rapporto professionale fosse valido e che la revoca non potesse valere come recesso dal contratto di patrocinio, oltre a rivendicare la permanenza dello ius postulandi per il Comune e il proprio diritto a continuare la difesa dell'ente. In appello proponeva gravame sia come difensore del Comune sia in proprio contro il Comune stesso, ma la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello nella parte riferita al Comune e rigettava quello proposto in proprio. In cassazione il ricorrente deduceva: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione di numerose norme processuali e sostanziali, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla validità/inesistenza della revoca-recesso e sulla disapplicazione dell'atto amministrativo; inoltre censurava la condanna alle spese, sostenendo che, essendo stato riconosciuto esistente il mandato, non poteva essere condannato personalmente alle spese e che non avrebbero dovuto essergli addebitate spese nei confronti di tutte le parti appellate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo prolisso e non specifico, privo di una chiara individuazione delle censure e sostanzialmente diretto a chiedere una rivalutazione del merito; ha inoltre condiviso la ratio della Corte d'appello secondo cui l'avvocato, cessato il rapporto di patrocinio, non poteva intervenire nel giudizio per far valere l'illegittimità della revoca, trattandosi di questione estranea all'oggetto sostanziale della lite e relativa solo al rapporto professionale con il committente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la condanna alle spese è stata giustificata sia perché il ricorrente aveva agito come parte interveniente, sia perché la sua iniziativa processuale aveva imposto alle altre parti di difendersi sulla legittimità del suo intervento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso, nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura di nullità/motivazione deve tradursi in un motivo specifico e intellegibile; non è ammissibile una critica generica o volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
art. 366 c.p.c.
Il motivo che non individua chiaramente l'errore denunciato si risolve in un "non motivo" e determina inammissibilità del ricorso.
art. 105 c.p.c.
L'intervento del terzo è ammissibile solo se il diritto fatto valere è relativo all'oggetto sostanziale della controversia; non è sufficiente un diritto inerente a un rapporto contrattuale esterno alla lite.
art. 83 c.p.c.
La costituzione in giudizio dell'ente deve avvenire sulla base di valida procura alla lite; la sorte del rapporto professionale interno con il difensore non incide di per sé sul processo.
art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E
Il giudice ordinario può conoscere dell'illegittimità dell'atto amministrativo solo in via incidentale, non come oggetto principale di annullamento.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione di un'impugnazione priva di consistenza giuridica, dopo una decisione di primo grado già sfavorevole e manifestamente infondata, può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna equitativa ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e coerente della decisione impugnata: la mera esposizione prolissa di tesi e norme, senza puntuale individuazione dell'errore, è inammissibile.
- Il professionista che contesti la revoca dell'incarico da parte del cliente non può, nel medesimo giudizio patrocinato per il cliente, intervenire per far accertare la illegittimità di tale revoca, perché tale pretesa attiene al rapporto di prestazione d'opera e non all'oggetto sostanziale della lite.
- L'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. richiede che il diritto fatto valere sia connesso all'oggetto della controversia pendente; se il diritto deriva da un rapporto autonomo e distinto, l'intervento è inammissibile.
- La disapplicazione dell'atto amministrativo, nel giudizio civile, opera solo in via incidentale rispetto a un diverso rapporto dedotto in causa e non può essere utilizzata per ottenere surrettiziamente l'annullamento dell'atto.
- La condanna alle spese può essere pronunciata nei confronti di chi interviene in giudizio senza che l'intervento sia ammissibile, poiché la sua iniziativa processuale determina soccombenza anche verso le parti costrette a difendersi.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, dopo una decisione di merito già chiara sulla questione, può legittimare la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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