Sentenza n. 2344/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ai sensi dell'art. 31 c.p.a. del silenzio/inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - rispetto all'obbligo di provvedere - nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno conseguito all'estero (Spagna) iniziato con istanza presentata dalla ricorrente e non concluso entro il termine previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 206/2007, e per il contestuale accertamento dell'illegittimità del predetto silenzio-inadempimento, vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. L'istanza era stata presentata il 24 giugno 2024. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, in combinato disposto con l'art. 2 della l. n. 241/1990. Secondo la prospettazione, il termine complessivo era pari a 120 giorni, considerando i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i tre mesi per l'adozione del provvedimento finale, eventualmente decorrenti dopo la richiesta di integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo complessivo è quindi di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza pronuncia espressa, il TAR ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
È richiamato per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con un termine massimo complessivo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- L'accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, anche quando l'attività amministrativa sia vincolata o non residui un significativo margine di discrezionalità.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente individuata dalla disciplina applicabile è il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
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