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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di tre dipendenti storicamente impiegati nei soli giorni di apertura del locale. I lavoratori sostenevano che, non avendo mai sottoscritto un contratto part time in forma scritta e avendo la società disdettato nel 2015 l’accordo aziendale del 2009, il rapporto dovesse essere qualificato come lavoro subordinato a tempo pieno dall’1 gennaio 2016, con diritto alle differenze retributive dal momento in cui avevano formalmente messo a disposizione le energie lavorative per il full time (1 marzo 2016). La società replicava che il rapporto era sempre stato, in concreto e per volontà concorde, un part time verticale limitato ai giorni di apertura del locale; invocava la lunga prassi aziendale, l’accordo collettivo del 2009, la successiva proposta di contratti individuali part time nel 2015 e l’accordo del 2016. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione delle norme sul part time e dell’onere della prova, sostenendo che, in assenza di forma scritta del part time, il rapporto dovesse presumersi full time e che la messa in mora del 1 marzo 2016 dovesse produrre effetti ripristinatori e risarcitori. Con il secondo motivo lamentavano l’omesso esame della messa in mora e della disdetta dell’accordo aziendale.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione. La Cassazione afferma che, in difetto di un valido patto scritto di part time, il rapporto va qualificato giuridicamente come full time; tuttavia il datore può provare che vi siano state sospensioni concordate della prestazione e della retribuzione per determinati giorni dell’anno, anche per fatti concludenti. Nel caso concreto, la Corte di merito non ha considerato che la prassi ultraventennale e l’accordo aziendale del 2009, concretamente attuati, si sono incorporati nei rapporti individuali come clausola tacita, sicché non era corretto liquidare le pretese come se il full time fosse stato integralmente e continuativamente eseguito. In rinvio dovrà quindi essere rideterminato l’eventuale credito dei lavoratori non sulla base del full time pienamente operante, ma tenendo conto della sospensione concordata nei giorni di chiusura del locale e della garanzia minima di 120 giornate retribuite annue.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nel primo motivo di ricorso

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo resta assorbito

  • art. 5 d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984

    per i rapporti instaurati sotto il suo vigore il part time richiedeva forma scritta ad substantiam; in mancanza il rapporto si presume full time

  • art. 2 d.lgs. n. 61/2000

    la disciplina del part time applicabile ratione temporis prevedeva la forma scritta del patto part time

  • art. 8 d.lgs. n. 61/2000

    richiamato insieme all’art. 2 per sostenere la necessità della forma scritta nel regime applicabile all’assunzione di uno dei lavoratori

  • art. 10 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda, ma la Corte non fonda su questa norma la decisione

  • artt. 1206 c.c. e 1217 c.c.

    richiamati dai ricorrenti in relazione alla messa in mora e agli effetti conseguenti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova, in particolare sulla prova del patto part time o delle sospensioni concordate

  • art. 6, ult. co., r.d.l. n. 1825/1924

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 5 d.l. n. 726/1984

    la Corte lo indica come fonte della necessaria forma scritta ad substantiam per il part time nella disciplina allora vigente

Massime di principio

  • In difetto di un patto scritto valido che disciplini il part time, il rapporto di lavoro subordinato deve essere qualificato come full time sul piano giuridico.
  • Il datore di lavoro può però provare che, pur in un rapporto formalmente full time, le parti abbiano concordato sospensioni della prestazione e della retribuzione in determinati giorni o periodi, anche mediante comportamenti concludenti univoci, prolungati e generalizzati.
  • Quando una prassi concordata di sospensione dell’attività lavorativa si sia consolidata nel tempo ed abbia trovato attuazione collettiva, essa si incorpora nei singoli contratti come clausola tacita del rapporto.
  • La modifica di una sospensione concordata, anche se favorevole al lavoratore in termini di aumento delle giornate garantite, richiede un nuovo consenso del dipendente e non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro.
  • La messa in mora del lavoratore non può produrre un effetto ripristinatorio di un full time che, in concreto, non ha mai avuto effettiva esecuzione per volontà concorde delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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