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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 14 gennaio 2026, notificato in pari data, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cui all’istanza prot. n. -OMISSIS-, richiesto in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi il preavviso di revoca del 30 dicembre 2025 ed il diniego tacito di accesso ai documenti amministrativi rispetto all’istanza presentata il 9 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente al preavviso di revoca e al diniego tacito di accesso ai documenti amministrativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 14 gennaio 2026 con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di un lavoratore, nonché gli atti presupposti e conseguenti, tra cui il preavviso di revoca e il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 9 gennaio 2026. In sede cautelare il giudice ha rilevato, allo stato degli atti, che il provvedimento non menziona il contributo partecipativo fornito dalla società e presenta una motivazione estremamente generica, tale da apparire meramente apparente. La ricorrente ha inoltre dedotto la sussistenza del periculum in mora, collegato alla necessità dell’impresa di avvalersi della manodopera richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris poiché il provvedimento impugnato non dà conto del contributo partecipativo della ricorrente e reca una motivazione, per la sua estrema genericità, apparentemente priva di reale contenuto giustificativo. Ha ritenuto altresì integrato il periculum in mora, in considerazione della necessità dell’impresa di utilizzare la manodopera richiesta. Il giudice ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ha ordinato all’amministrazione di depositare entro trenta giorni tutta la documentazione istruttoria relativa ai provvedimenti impugnati, incluso il parere presupposto della Questura di Frosinone. È stata fissata l’udienza pubblica del 15 luglio 2026 per la trattazione del merito. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 116 c.p.a.

    Ritenuto di ordinare all’amministrazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., di depositare in giudizio tutta la documentazione istruttoria relativa al provvedimento impugnato

    La norma è stata utilizzata per ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione istruttoria, compreso il parere presupposto della Questura di Frosinone.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società e dei lavoratori.

  • art. 9, par. 1, reg. (UE) 2016/679

    e 9, par. 1, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione di un provvedimento amministrativo può integrare il fumus boni iuris quando sia estremamente generica e non consenta di individuare concretamente le ragioni della decisione.
  • La mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento finale, del contributo partecipativo fornito dall’interessato costituisce, almeno ai fini della valutazione cautelare, un indice di possibile illegittimità dell’azione amministrativa.
  • La necessità dell’impresa di avvalersi della manodopera oggetto di un nulla osta al lavoro può integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della revoca del nulla osta.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione, nella fase cautelare, il deposito della documentazione istruttoria relativa all’atto impugnato, incluso il parere amministrativo presupposto, quando tale documentazione sia rilevante per la compiuta valutazione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleIncompetenza

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