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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29018/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva agito contro il Comune e contro il dirigente dell'ufficio urbanistico chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il preteso affidamento incolpevole riposto nella legittimità di una concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un albergo e successivamente annullata dal giudice amministrativo. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello, invece, pur affermando la giurisdizione ordinaria, aveva dichiarato inammissibile la domanda per giudicato esterno formatosi in sede amministrativa, ritenendo che il TAR avesse già deciso su ricorsi riuniti, inclusi quelli risarcitori, e che tale giudicato si estendesse anche al funzionario. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per insussistenza del giudicato esterno; 2) ulteriore violazione degli stessi articoli per mancata pronuncia risarcitoria nel giudizio amministrativo e per la tesi secondo cui il danno sarebbe derivato dai comportamenti dell'ente e del funzionario, non dalla mera legittimità dell'atto; 3) violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. perché la responsabilità del Comune prescinderebbe dalla legittimità degli atti e si fonderebbe sul comportamento dannoso; 4) violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. per l'erronea estensione automatica del giudicato al funzionario rimasto estraneo al giudizio amministrativo; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione e la regolazione delle spese, ritenute erronee sia nella misura sia nella ripartizione, soprattutto a fronte dell'accoglimento del motivo sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo, rigettando gli altri. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specifica indicazione del contenuto del giudicato esterno e della domanda risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il terzo poteva avvalersi del giudicato favorevole in base al principio dell'art. 1306 c.c. Quanto alle spese, ha affermato che, una volta confermato il mancato accoglimento della domanda, la Corte d'appello non poteva modificare l'importo liquidato in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello; ha inoltre ribadito che la soccombenza può derivare anche da ragioni processuali e che la pronuncia declinatoria della giurisdizione chiude comunque il processo ai fini dell'art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito: è stata lasciata ferma la liquidazione delle spese di primo grado, mentre per l'appello è stata disposta la compensazione per metà delle spese e la liquidazione dell'altra metà a carico degli appellanti in solido in favore di entrambi i resistenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per danno da affidamento incolpevole e per responsabilità della pubblica amministrazione/funzionario

  • art. 2049 c.c.

    evocato dalla parte ricorrente per sostenere la responsabilità del Comune per il fatto del funzionario

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare l'esistenza e gli effetti del giudicato esterno

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sulla stabilità del giudicato

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato esterno

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi privi di specifica indicazione del contenuto del giudicato e della domanda amministrativa

  • art. 1306 c.c.

    richiamato quale principio per cui il terzo può avvalersi del giudicato favorevole formatosi inter alios

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna e liquidazione delle spese di lite

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l'inesistenza o l'irrilevanza di un giudicato esterno, è necessario indicare specificamente il contenuto del provvedimento asseritamente preclusivo e della domanda che si assume già decisa; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell'onere di specificazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Il giudicato favorevole formatosi tra alcune parti può essere opposto o utilizzato anche dal terzo che intenda avvalersene in proprio favore, secondo il principio desumibile dall'art. 1306 c.c.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza può derivare anche da una pronuncia di carattere processuale, come la declinatoria di giurisdizione, e non è necessario che la decisione attenga al merito.
  • In assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, il giudice di appello non può modificare la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice.
  • Se la cassazione interviene solo sul capo delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito limitatamente alla regolazione delle spese stesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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