Sentenza n. 303/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito all'estero e, segnatamente, in Romania, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 39879 del 08.06.2024) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e. PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania, presentata l'8 giugno 2024, nonché l'ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre domandato, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini speciali previsti dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, rispettivamente per la verifica della completezza documentale e per la definizione della domanda. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della procedura né ha dimostrato di avere adottato un provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia, rilevando che il silenzio rilevante presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e la scadenza del termine previsto, entrambi sussistenti nel caso concreto. Ha ordinato al Ministero di accertare, entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, la completezza della documentazione e di darne comunicazione alla ricorrente oppure di richiedere le necessarie integrazioni. Il Ministero dovrà poi decidere sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale perdurante inerzia, il dirigente generale preposto alla Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso. L'Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento dei titoli professionali esteri. È stata invece respinta la domanda di rilascio diretto del provvedimento favorevole ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., poiché il riconoscimento richiede apprezzamenti fattuali, competenza tecnica e discrezionalità amministrativa, anche in relazione all'eventuale prescrizione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e per le oscillazioni della giurisprudenza d'appello.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando si tratta di attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità. Nel caso concreto è stato ordinato di provvedere, ma è stata respinta la domanda di rilascio diretto del provvedimento definitivo.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti per dichiarare il diritto della ricorrente all'accoglimento dell'istanza, perché l'amministrazione conserva margini di valutazione tecnica e discrezionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine di tre mesi per la decisione sulla domanda di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
legge n. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento è richiamato quale ulteriore termine inutilmente decorso, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- In presenza di un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente ha l'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dalla disciplina applicabile; la scadenza del termine senza adozione del provvedimento integra silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali esteri, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l'esito all'interessato, richiedendo nello stesso termine le eventuali integrazioni; la decisione sul riconoscimento deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la pronuncia diretta sulla fondatezza della pretesa e il rilascio del provvedimento richiesto non sono possibili quando il riconoscimento di un titolo estero richiede accertamenti fattuali, valutazioni di competenza tecnica o l'eventuale imposizione di misure compensative.
- L'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta, nel decidere sul riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e la pertinente giurisprudenza dell'Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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