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Sentenza

Sentenza n. 4878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ministeriale di nomina di un nuovo Presidente dell'ente parco, ritenuto elusivo della sentenza di annullamento della precedente revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (presidente di ente parco)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato la revoca del suo incarico per violazione delle garanzie partecipative, in particolare per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che la sentenza producesse automaticamente la reintegrazione nell'incarico sino alla scadenza naturale del mandato e che la successiva nomina di un nuovo Presidente costituisse una revoca implicita, comunque illegittima perché adottata senza riaprire il procedimento e senza consentirgli di partecipare. Sono stati dedotti insussistenza dei presupposti, eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento, irragionevolezza e disfunzionalità dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., elusione del giudicato e nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. Il controinteressato ha sostenuto che le modifiche dell'assetto organizzativo dell'ente, incluso lo scioglimento del Consiglio direttivo, rendessero giuridicamente inattuabile la reintegrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha dichiarato nullo il decreto ministeriale di nomina del nuovo Presidente, nella parte in cui l'amministrazione lo aveva utilizzato per ritenere esaurito il procedimento di revoca. La sentenza ottemperanda non attribuiva al ricorrente un diritto alla permanenza automatica nell'incarico sino alla scadenza naturale, ma imponeva all'amministrazione di riaprire e completare tempestivamente il procedimento di revoca, contestando gli addebiti e rispettando le garanzie partecipative. La nomina del nuovo Presidente non poteva valere come conferma implicita della revoca: tale conferma avrebbe dovuto essere espressa, motivata e adottata all'esito del contraddittorio procedimentale. È stata respinta la tesi secondo cui il contraddittorio sarebbe superfluo perché le difese erano già state svolte nel giudizio, poiché il giudicato imponeva la riapertura del procedimento e l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti. È stata inoltre respinta la tesi dell'impossibilità di eseguire il giudicato a causa dello scioglimento del Consiglio direttivo: la nomina del Presidente e quella del Consiglio direttivo costituiscono procedimenti distinti, con titoli diversi, e lo scioglimento dell'organo collegiale non impedisce l'esecuzione mediante il rispetto delle garanzie partecipative. Il Collegio non ha disposto direttamente la soluzione gestionale relativa ai poteri del commissario, non potendo esercitare poteri amministrativi non ancora esercitati, ma ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla precedente sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Il Ministero è stato condannato anche alla restituzione del contributo unificato di 1.625 euro e al pagamento di 3.000 euro di spese del giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza utilizzato per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 34 c.p.a.

    Impedisce al giudice di sostituirsi all'amministrazione pronunciandosi su poteri amministrativi non ancora esercitati; spetta quindi all'amministrazione individuare la soluzione gestionale conseguente al giudicato.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Costituiva la base normativa della revoca dell'incarico; il procedimento di revoca doveva essere completato con il rispetto delle garanzie partecipative.

  • art. 7 l. 241/1990

    Imponeva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non esclusa in assenza di specifiche ragioni di urgenza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato comporta la nullità dell'atto adottato dall'amministrazione in sua elusione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Esclude che la conferma della revoca possa essere implicita: la nuova determinazione deve esplicitare le ragioni che la giustificano.

  • art. 9 l. 394/1991

    Disciplina separatamente la nomina del Presidente e quella del Consiglio direttivo dell'ente parco, che costituiscono procedimenti differenziati e non sono legati quanto al titolo, salvo la decorrenza degli effetti della nomina presidenziale.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, insieme ai principi di efficienza e correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale relativo al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza."

    Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege a carico della parte soccombente e non può essere oggetto di compensazione giudiziale; deve essere restituito nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla una revoca per violazione delle garanzie partecipative, il giudicato non attribuisce necessariamente al destinatario il diritto alla permanenza definitiva nell'incarico, ma impone all'amministrazione di riaprire e completare il procedimento nel rispetto del contraddittorio e degli ulteriori vincoli conformativi stabiliti dalla sentenza.
  • L'amministrazione elude il giudicato quando utilizza un successivo provvedimento di nomina di altro soggetto per considerare implicitamente confermata una revoca annullata per vizi procedimentali, senza riaprire il procedimento, contestare gli addebiti e consentire la partecipazione dell'interessato.
  • La conoscenza delle difese svolte nel precedente giudizio non sostituisce il contraddittorio procedimentale imposto dal giudicato: l'amministrazione deve adempiere nuovamente agli obblighi partecipativi nel procedimento rieditato.
  • La nomina del Presidente e quella dell'organo collegiale di un ente parco costituiscono procedimenti distinti e fondati su titoli diversi; lo scioglimento dell'organo collegiale non rende di per sé ineseguibile una sentenza che impone la riedizione del procedimento relativo alla carica presidenziale.
  • La conferma di una precedente determinazione amministrativa non può essere implicita quando il giudicato impone una nuova valutazione: la conferma deve essere espressa e motivata ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare nullo l'atto elusivo del giudicato e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, ma non può sostituirsi ad essa nell'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAutotutelaMotivazione del provvedimentoOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoPartecipazione procedimentale

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