Cassazione Civile, Ordinanza n. 03032/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una camera di commercio per il pagamento di Euro 2.801,84 a titolo di compenso per prestazioni professionali rese da un avvocato. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dell'ente e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello, in riforma, aveva accolto il gravame del professionista. La camera di commercio proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte. Non emergono ulteriori motivi sostanziali scrutinati dalla Corte, perché la rinuncia ha definito il processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione depositata dalla ricorrente e notificata alla controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi ed accessori. La Corte ha anche precisato che, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte, determina la chiusura del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 1, c.p.c.
estinzione del processo di cassazione
la rinuncia del ricorrente comporta l'estinzione del processo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Quando la rinuncia non è accompagnata dall'adesione della controparte, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
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