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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29493/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilita' dell'appello proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini. L'impugnazione di merito contestava: 1) la mancata riqualificazione nella ipotesi di lieve entita' (art. 73, comma V, DPR 309/90) sostenendo il modesto quantitativo, l'esiguita' del principio attivo e l'occasionalita' del fatto legata a perdita momentanea del lavoro; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivita' della pena, richiamando il comportamento processuale, la sporadicita' della condotta, l'assenza di precedenti specifici e la regolare attivita' lavorativa pregressa. In Cassazione si deduceva vizio di manifesta illogicita' della motivazione della Corte territoriale per aver dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificita' ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso l'interpretazione e l'applicazione della Corte di appello di Bologna del requisito di specificita' dell'atto di appello, osservando che l'atto dell'appellante non forniva censure puntuali e confronti critici con le articolate ragioni di fatto e di diritto adottate dal Tribunale di Rimini (quantita' e qualita' dello stupefacente, calcolo delle dosi, modalita' di spaccio sistematiche, mancanza di resipiscenza e rifiuto di collaborazione). Per l'inammissibilita' del ricorso e' stata altresi' disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150: richiede che per ogni richiesta di impugnazione siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato; la mancata specificita' rende l'appello inammissibile.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti; la derubricazione nella ipotesi di lieve entita' (comma V) e' questione di qualificazione giuridica fondata su valutazioni quantitative e qualitative del sequestro e sul contesto della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la valutazione richiede un bilanciamento motivato degli elementi di personalita' e delle circostanze del reato, che il giudice di merito deve esaminare e motivare.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per manifesta illogicita' della motivazione in cassazione; nel caso la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perche' mirava a discutere la correttezza della motivazione sulla specificita' senza muovere rilievi concreti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente quando l'inammissibilita' del ricorso dipende da sua colpa; applicata nel caso per l'ammontare di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il requisito di specificita' dell'atto di appello (art. 581, comma 1-bis) impone di indicare per ciascun capo e punto della decisione le ragioni critiche in forma puntuale ed esplicita: non basta una generica richiesta di riesame.
  • In presenza di una motivazione di primo grado particolarmente dettagliata su fatti concreti (quantitativi, modalita' di attivita', stima di dosi e profitto), l'appello deve confrontarsi direttamente e con argomentazione puntuale con quegli elementi per essere ammesso.
  • Per ottenere la derubricazione per lieve entita' e/o le attenuanti generiche l'impugnante deve contestare specificamente i presupposti fattuali e giuridici usati dal giudice, fornendo dati, inferenze alternative o elementi di fatto che rendano palesemente errata la valutazione di merito.
  • La giurisprudenza e la normativa richiedono un onere argomentativo crescente all'impugnante in relazione alla specificita' della motivazione impugnata: piu' il provvedimento di primo grado e' dettagliato, piu' l'appello deve essere articolato.
  • Il principio del 'favor impugnationis' non annulla l'obbligo di specificita'; le corti di merito e di legittimita' mantengono il potere di dichiarare inammissibile un appello vago o meramente reiterativo.
  • Rischi pratici: appelli generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); per evitare cio' e' opportuno che il difensore elenchi capi e punti contestati e motivi criticamente, con riferimenti ai passaggi motivazionali specifici della sentenza impugnata.

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