Cassazione Penale, Ordinanza n. 09204/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per porto ingiustificato di un coltello a serramanico fuori dall'abitazione. Ha denunciato vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo la contraddittorietà della motivazione, l'erronea interpretazione e valutazione della prova e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che il coltello fosse stato semplicemente dimenticato in tasca dopo un utilizzo lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una ricostruzione coerente e priva di contraddizioni del porto ingiustificato dell'arma, e ha escluso la praticabilità della particolare tenuità del fatto in ragione delle potenzialità offensive del coltello, delle sue dimensioni e della biografia delinquenziale dell'imputato. È stata quindi confermata la condanna e l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice della contravvenzione contestata, relativa al porto fuori dall'abitazione di un coltello senza giustificato motivo.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stata invocata come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stata invocata per vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per la pericolosità potenziale dell'arma, le sue dimensioni e la biografia delinquenziale dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non presenti contraddizioni rilevanti.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile se mira solo a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali a quella operata dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'oggetto materialmente portato abbia una intrinseca potenzialità offensiva apprezzabile e quando emergano elementi soggettivi o personali che ne rendano non esiguo il disvalore complessivo.
- Per il porto ingiustificato di un'arma da taglio, la giustificazione del mero dimenticarsi dell'oggetto dopo un uso lavorativo, se non supportata da elementi decisivi, resta un'apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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