Corte di giustizia, Sentenza C-120/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018. — Administratīvā rajona tiesa contro Ministru kabinets. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di posizione – Tutela del legittimo affidamento. — Causa C-120/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il regime UE del prepensionamento agricolo è costruito su requisiti personali del cedente e non consente agli Stati membri di prevedere la trasmissione dell’aiuto agli eredi. Al tempo stesso, una normativa nazionale che aveva previsto tale trasmissibilità ed era stata approvata dalla Commissione ha potuto ingenerare un legittimo affidamento negli eredi. La successiva presa di posizione della Commissione nel 2011 non basta a far venir meno tale affidamento per il periodo precedente alla modifica della normativa lettone.
Aiuto al prepensionamento agricolo: gli Stati membri non possono prevederne la trasmissione mortis causa, ma una normativa nazionale approvata dalla Commissione può generare un legittimo affidamento per gli eredi fino alla sua modifica
La questione giuridica
1) Se gli articoli 10-12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ostino a una normativa nazionale che consenta la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento agricolo. 2) Se, in presenza di una normativa nazionale approvata dalla Commissione e applicata in via costante, gli eredi possano vantare un legittimo affidamento alla continuazione del beneficio. 3) Se la successiva presa di posizione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione del 19 ottobre 2011 possa far cessare tale affidamento.
Principio di diritto
Gli articoli 10-12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere interpretati nel senso che, poiché l’aiuto al prepensionamento è una misura strettamente personale del cedente e legata a condizioni individuali, gli Stati membri non possono introdurre regole che ne consentano la trasmissione mortis causa. Tuttavia, il principio di tutela del legittimo affidamento osta a che, dopo l’approvazione da parte della Commissione di un piano di sviluppo rurale che prevedeva tale trasmissione e la sua applicazione in concreto mediante convenzioni nazionali, gli eredi perdano retroattivamente il beneficio: la successiva conclusione del comitato della Commissione del 19 ottobre 2011 non elimina l’affidamento legittimamente maturato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1257/1999
- Regolamento (CEE) n. 2079/92
- Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Lettonia
Aiuto al prepensionamento agricolo e trasmissione mortis causa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale lettone) nell’ambito di una controversia relativa alla normativa lettone di attuazione del regime di aiuto al prepensionamento agricolo previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999. Il nodo centrale è duplice: la compatibilità con il diritto UE della trasmissione mortis causa dell’aiuto e la tutela dell’affidamento degli eredi in presenza di una prassi nazionale approvata dalla Commissione.
Fatti e contesto nazionale
Il piano di sviluppo rurale lettone per il periodo 2004-2006 prevedeva, nella sottosezione 12.3.2, che in caso di decesso del beneficiario l’aiuto al prepensionamento continuasse a essere corrisposto alla persona avente diritti successori secondo il diritto nazionale. Tale impostazione era stata attuata con il decreto n. 1002 del 30 novembre 2004 e, dopo l’approvazione del piano da parte della Commissione il 30 luglio 2004, era stata applicata mediante convenzioni di diritto pubblico concluse tra il servizio nazionale competente e gli agricoltori interessati.
Nel 2015 il decreto n. 187 ha soppresso la possibilità di trasmissione mortis causa dell’aiuto. La controversia interna nasce dal fatto che, dopo tale modifica, l’amministrazione lettone ha cessato di onorare gli impegni relativi alla trasmissibilità del beneficio, mettendo in discussione i diritti degli eredi di agricoltori che avevano beneficiato dell’aiuto.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- gli articoli 10, 11 e 12 del medesimo regolamento, che disciplinano obiettivi, condizioni e durata dell’aiuto al prepensionamento;
- l’articolo 39, relativo alla coerenza delle misure di sviluppo rurale;
- l’articolo 44, paragrafo 2, che attribuisce alla Commissione il potere di approvare i documenti di programmazione sulla base della loro conformità al regolamento.
Prima questione: possibilità per gli Stati membri di prevedere la trasmissione mortis causa
La Corte ricorda il criterio generale secondo cui gli Stati membri possono adottare misure di attuazione di un regolamento solo se tali misure non ostacolano l’applicabilità diretta dell’atto, non ne dissimulano la natura e restano entro il margine discrezionale conferito dal legislatore dell’Unione.
Esaminando gli articoli 10-12 del regolamento n. 1257/1999, la Corte osserva che:
- tali disposizioni non disciplinano il caso di morte del beneficiario;
- gli obblighi previsti sono strettamente personali del cedente;
- l’articolo 11 richiede che il cedente cessi ogni attività agricola commerciale, abbia almeno 55 anni e abbia svolto attività agricola nei dieci anni precedenti, mantenendo tali condizioni per tutto il periodo dell’aiuto;
- l’articolo 12 limita la durata dell’aiuto e la collega espressamente alla persona del cedente, fino al suo 75° compleanno.
Alla luce di struttura, contesto e finalità della misura, la Corte conclude che l’aiuto al prepensionamento è intrinsecamente personale e non può essere oggetto di trasmissione mortis causa. Gli Stati membri non dispongono dunque di un margine discrezionale per introdurre una disciplina nazionale in senso contrario.
Seconda e terza questione: legittimo affidamento degli eredi
La Corte affronta poi il tema della tutela del legittimo affidamento. Ribadisce che, quando attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto UE, compreso quello del legittimo affidamento; tale affidamento può sorgere quando un’autorità amministrativa fornisca assicurazioni precise idonee a generare speranze fondate.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che il combinato di fattori seguenti abbia creato un affidamento ragionevole negli eredi:
- la normativa lettone prevedeva espressamente la trasmissibilità mortis causa;
- la Commissione aveva approvato il piano di sviluppo rurale del 30 luglio 2004, che conteneva tale previsione;
- le convenzioni di concessione dell’aiuto erano state effettivamente concluse e applicate sulla base di quella disciplina;
- per oltre sette anni non era intervenuta una modifica interpretativa o normativa idonea a smentire tale assetto.
La Corte precisa inoltre che il comitato per lo sviluppo rurale della Commissione, nella riunione del 19 ottobre 2011, aveva formulato una conclusione contraria alla trasmissibilità, ma tale posizione:
- era indirizzata agli Stati membri e non agli eredi;
- non si era tradotta, per la Lettonia, in una modifica immediata della normativa;
- non era stata conosciuta dagli eredi, né costoro potevano essere tenuti a informarsene autonomamente.
Per tali ragioni, la Corte afferma che la conclusione del 2011 non ha fatto cessare il legittimo affidamento maturato dagli eredi.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 10-12 del regolamento n. 1257/1999 ostano a norme nazionali che consentano la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento. Tuttavia, il principio di tutela del legittimo affidamento osta a che la successiva presa di posizione della Commissione privi retroattivamente gli eredi del beneficio dell’aspettativa legittimamente ingenerata da una normativa nazionale approvata dalla Commissione e applicata in concreto.
Principi pratici per i professionisti
Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti legali e fiscali emerge un doppio insegnamento:
- sul piano sostanziale, i regimi UE di aiuto al prepensionamento sono strettamente personali e non trasmissibili agli eredi;
- sul piano dell’affidamento, una disciplina nazionale approvata dalla Commissione può tuttavia produrre effetti protetti fino a quando non intervenga una modifica normativa o un’interpretazione ufficiale conoscibile dai destinatari, senza effetti retroattivi sfavorevoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-16/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-52/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-59/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-61/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-115/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-122/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →