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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-115/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — Administration des douanes et droits indirects e Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contro Hubert Clergeau e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 1964/82 – False dichiarazioni o manovre al fine di ottenere restituzioni particolari all’esportazione di talune carni bovine disossate – Modifica del regolamento n. 1964/82 che ha esteso il beneficio delle restituzioni particolari all’esportazione – Principio di retroattività della legge penale più mite – Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-115/17

Giurisprudenza europea62017CJ0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione francese ha chiesto se una successiva modifica del regolamento sulle restituzioni all’esportazione, che aveva incluso tra i prodotti agevolati anche carni prima escluse, imponesse di applicare retroattivamente la legge penale più mite. La Corte di giustizia ha escluso che ciò avvenga quando la fattispecie penale nazionale resta invariata e la modifica UE è solo economico-tecnica. Ne consegue che le false dichiarazioni restano punibili anche se, ex post, le merci esportate sarebbero divenute ammissibili al beneficio.

Retroattività della legge penale più mite e modifiche successive della disciplina UE sulle restituzioni all’esportazione per carni bovine: irrilevanza della successiva ammissibilità delle merci ai fini della punibilità delle false dichiarazioni.

La questione giuridica

Se l’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta osti alla condanna di una persona per aver ottenuto indebitamente restituzioni particolari all’esportazione mediante false dichiarazioni o atti relativi alla natura delle merci, quando, dopo i fatti, una modifica del regolamento applicabile ha esteso tali restituzioni anche alle merci effettivamente esportate.

Principio di diritto

Il principio di retroattività della legge penale più mite di cui all’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta non impedisce la condanna per false dichiarazioni o atti diretti a ottenere indebitamente restituzioni particolari all’esportazione previste dal regolamento n. 1964/82, se la successiva estensione del beneficio a merci della stessa specie deriva da una mera modifica economico-tecnica della normativa UE e non incide sugli elementi costitutivi del reato, sulla sua qualificazione penale o sulla pena applicabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 325 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione
  • Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione
  • Regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione
  • Articolo 426, punto 4, del code des douanes (codice doganale francese)

Retroattività della legge penale più mite e restituzioni all’esportazione per carni bovine

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) in materia di false dichiarazioni finalizzate a ottenere restituzioni particolari all’esportazione previste dalla normativa UE sulle carni bovine disossate. Il nodo centrale è se la successiva estensione del beneficio a merci che in origine non vi rientravano imponga di applicare il principio di retroattività della legge penale più mite di cui all’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, l’Administration des douanes et des droits indirects e FranceAgriMer agiscono contro diversi imputati, ai quali è stato contestato di aver, tra il 1987 e il 1992, effettuato false dichiarazioni o atti per ottenere restituzioni all’esportazione non dovute. In particolare, sarebbero stati dichiarati come "pezzi disossati provenienti da quarti posteriori" di bovini adulti maschi prodotti che in realtà provenivano essenzialmente da quarti anteriori.

I giudici di merito avevano assolto gli imputati, ma in cassazione si è posta la questione della rilevanza della successiva evoluzione normativa europea.

Normativa UE richiamata

La Corte ricostruisce l’evoluzione del regolamento (CEE) n. 1964/82, che inizialmente limitava le restituzioni particolari all’esportazione ai pezzi disossati provenienti da quarti posteriori di bovini adulti maschi.

Successivamente:

  • il regolamento (CE) n. 2469/97 ha modificato gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1964/82, estendendo il beneficio anche ai pezzi provenienti da quarti anteriori;
  • il regolamento (CE) n. 1359/2007 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1964/82, riprendendone sostanzialmente la disciplina.

La Corte richiama inoltre l’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 325 TFUE, in quanto la normativa penale francese serve anche alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il principio di retroattività della legge penale più mite fa parte del diritto primario dell’Unione e si applica anche a fatti anteriori all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, purché la situazione rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, il procedimento penale riguarda false dichiarazioni o atti sanzionati dall’articolo 426, punto 4, del codice doganale francese, disposizione che reprime comportamenti volti a ottenere indebitamente vantaggi all’esportazione e che è funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, il giudice nazionale deve garantire il rispetto dell’articolo 49 della Carta.

Tuttavia, la Corte chiarisce che il principio della legge penale più mite presuppone una successione di leggi nel tempo che comporti un mutamento della qualificazione penale del fatto o della pena. Qui ciò non accade:

  • la norma penale francese non è stata modificata;
  • la modifica del regolamento UE risponde a una valutazione economica e tecnica dell’evoluzione del mercato della carne, non a una rivalutazione della rilevanza penale della condotta;
  • la modifica non incide sugli elementi costitutivi del reato di false dichiarazioni o atti per ottenere indebitamente restituzioni.

Il fatto che, dopo i fatti, le merci esportate siano divenute ammissibili al beneficio non elimina il carattere penalmente illecito delle false dichiarazioni compiute quando il regime vigente non lo consentiva.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta non osta alla condanna di una persona per aver indebitamente ottenuto restituzioni particolari all’esportazione mediante false dichiarazioni sulla natura delle merci, anche se una modifica successiva della disciplina UE ha reso ammissibili al beneficio le merci effettivamente esportate.

Principio affermato

La successiva estensione, per ragioni economico-tecniche, del beneficio delle restituzioni all’esportazione a merci prima escluse non integra una legge penale più mite ai sensi della Carta, quando la fattispecie penale nazionale resta immutata e la modifica non incide sulla qualificazione del reato né sulla pena applicabile.

Come è indicizzato

Materiediritto penale dell’ueprincipi generali del diritto uerestituzioni all’esportazioneinteressi finanziari dell’unionediritto doganale

Testo integrale

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