Corte di giustizia, Sentenza C-59/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 agosto 2018. — Château du Grand Bois SCI contro Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Mercato vitivinicolo – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – Controlli in loco senza preavviso – Prerogative degli agenti di controllo – Possibilità per gli agenti di entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore. — Causa C-59/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina UE sui controlli nel settore vitivinicolo non consente agli ispettori di entrare in un fondo agricolo contro la volontà del coltivatore. Il fatto che il controllo debba svolgersi senza preavviso non equivale a un potere di accesso senza consenso. La Corte ha quindi risposto negativamente alla prima questione e non ha esaminato le altre due.
Controlli in loco nel settore vitivinicolo: gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento n. 555/2008 non autorizzano l’ingresso nell’azienda agricola senza il consenso del coltivatore.
La questione giuridica
Se, nell’ambito dei controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 555/2008 per gli aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agenti di controllo possano entrare nei terreni di un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore; in subordine, se occorra distinguere tra terreni chiusi e non chiusi e se tali disposizioni siano compatibili con il principio di inviolabilità del domicilio di cui all’articolo 8 CEDU.
Principio di diritto
Gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento n. 555/2008, letti alla luce della loro economia generale, impongono agli Stati membri di organizzare controlli in loco efficaci e senza preavviso, ma non attribuiscono agli agenti di controllo un potere autonomo di entrare in un’azienda agricola senza il consenso del coltivatore; un’eventuale autorizzazione generale all’accesso dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge. Il rifiuto dell’aiuto in caso di ostacolo al controllo costituisce già una misura sufficiente a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 479/2008
- Regolamento (CE) n. 555/2008
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008
- Articoli 76, 77, 78, 81 e 83 del regolamento (CE) n. 555/2008
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 8
Controlli in loco nel settore vitivinicolo e accesso ai terreni agricoli
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia tra una società agricola, Château du Grand Bois SCI, e FranceAgriMer, in materia di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il nucleo del problema è se il regolamento (CE) n. 555/2008 consenta agli agenti incaricati dei controlli in loco di entrare nei terreni dell’azienda senza il consenso del coltivatore.
Fatti e procedimento principale
La società aveva chiesto un aiuto per la campagna 2008/2009. FranceAgriMer aveva respinto la domanda ritenendo, sulla base di controlli in loco svolti nel 2009, che l’estirpazione delle vigne non fosse stata eseguita conformemente alla normativa. Nei gradi nazionali, il contenzioso si è concentrato anche sulla circostanza che l’agente di controllo sarebbe entrato nella proprietà senza autorizzazione del coltivatore.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento n. 555/2008 autorizzino l’ingresso senza consenso nei terreni dell’azienda;
- in caso di risposta affermativa, se occorra distinguere tra terreni chiusi e non chiusi;
- in caso di risposta affermativa, se tale disciplina sia compatibile con l’articolo 8 CEDU.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, che attribuisce agli Stati membri la responsabilità dei programmi di sostegno e dei controlli;
- gli articoli 76, 77, 78, 81 e 83 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- i considerando 72 e 73 del medesimo regolamento, che insistono sull’efficienza dei controlli e sull’attribuzione di poteri di indagine agli organismi competenti.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 76 impone controlli effettivi, proporzionati e dissuasivi, mentre l’articolo 77 prevede verifiche amministrative e, se del caso, in loco. L’articolo 78 stabilisce che i controlli in loco siano effettuati senza preavviso, ma la Corte precisa che "senza preavviso" non significa "senza autorizzazione" né comporta un diritto automatico di ingresso nei terreni.
Inoltre, il regolamento non contiene alcuna disposizione che attribuisca agli agenti di controllo il potere di accedere ai luoghi dell’azienda agricola senza il consenso del coltivatore. Al contrario, dalla struttura del regolamento emerge che spetta agli Stati membri disciplinare, nel loro ordinamento nazionale, i poteri degli agenti e le modalità concrete di accesso ai luoghi controllati.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la richiesta di aiuti implicherebbe una autorizzazione generale e preventiva ai controlli. Un’eventuale autorizzazione di questo tipo dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, in coerenza con il principio generale dell’Unione che protegge contro interventi pubblici arbitrari o sproporzionati nella sfera privata. Infine, la Corte rileva che l’articolo 78, paragrafo 3, prevede già una conseguenza efficace: se il controllo è ostacolato dal beneficiario, la domanda di aiuto è respinta; ciò è sufficiente a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Decisione della Corte
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento n. 555/2008 non autorizzano gli agenti che effettuano un controllo in loco ad entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore. Poiché la risposta è negativa, non è necessario esaminare la seconda e la terza questione.
Principio affermato
Nel settore dei controlli vitivinicoli, l’obbligo di effettuare verifiche senza preavviso non conferisce agli ispettori un potere autonomo di accesso forzoso ai terreni agricoli. L’ingresso senza consenso del coltivatore richiede una base normativa espressa, che il regolamento n. 555/2008 non prevede.
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