Corte di giustizia, Sentenza C-52/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — VTB Bank (Austria) AG contro Finanzmarktaufsichtsbehörde. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Articoli 64, 65 e 67 – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 395, paragrafi 1 e 5 – Vigilanza sugli istituti di credito – Poteri di vigilanza e di irrogare sanzioni – Limiti delle grandi esposizioni – Normativa di uno Stato membro che prevede la tassazione degli interessi in caso di superamento di tali limiti – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 48 – Ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali – Procedura di vigilanza formalmente avviata. — Causa C-52/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto UE una norma austriaca che applicava automaticamente interessi per il superamento dei limiti delle grandi esposizioni, anche quando potevano ricorrere le condizioni di deroga previste dal regolamento prudenziale europeo. Ha inoltre chiarito che, ai fini del passaggio di competenze tra autorità nazionali e BCE nel MVU, la nozione di procedura di vigilanza "formalmente avviata" richiede un atto formale dell’autorità competente, non essendo sufficiente la segnalazione dell’ente vigilato o una precedente procedura analoga già definita. La pronuncia è rilevante per la qualificazione delle misure nazionali di vigilanza e per la ripartizione delle competenze tra FMA e BCE.
Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: compatibilità con il diritto UE di un addebito di interessi automatico per il superamento dei limiti delle grandi esposizioni e nozione di procedura di vigilanza formalmente avviata nel passaggio di competenze FMA-BCE
La questione giuridica
Se gli articoli 64 e 65 della direttiva 2013/36/UE e l’articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 ostino a una norma nazionale che impone automaticamente un addebito di interessi quando è superato il limite delle grandi esposizioni, anche se ricorrono le condizioni che consentono la deroga di cui all’articolo 395, paragrafo 5. Inoltre, se l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento quadro MVU debba essere interpretato nel senso che una procedura di vigilanza è "formalmente avviata" per il solo fatto di una segnalazione dell’ente o dell’esistenza di una decisione precedente in una procedura parallela.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione osta a una disciplina nazionale che, in caso di superamento dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, imponga automaticamente un addebito di interessi senza consentire di verificare se l’ente rientri nella deroga dell’articolo 395, paragrafo 5; tale addebito costituisce una misura amministrativa ai fini della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, una procedura di vigilanza non è "formalmente avviata" ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento quadro MVU per effetto della sola segnalazione dell’ente né per la mera esistenza di una decisione in una procedura parallela su violazioni analoghe.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articoli 64, 65 e 67 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014
Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e addebito di interessi per superamento delle grandi esposizioni
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) nella controversia tra VTB Bank (Austria) AG e la FMA. Il caso riguarda una disciplina austriaca che imponeva interessi del 2% annuo sull’importo eccedente i limiti delle grandi esposizioni previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Fatti e procedimento principale
La FMA aveva adottato due decisioni, il 30 ottobre 2014 e l’11 maggio 2015, imponendo alla VTB il pagamento di interessi per superamento dei limiti delle grandi esposizioni. La VTB contestava l’addebito, sostenendo che il superamento doveva essere valutato alla luce anche dell’articolo 395, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013, che consente determinate deroghe ai limiti del paragrafo 1.
Il giudice del rinvio evidenziava inoltre un dubbio ulteriore: se, nel contesto del passaggio di competenze dal 4 novembre 2014 alla BCE nell’ambito dell’MVU, una procedura potesse considerarsi "formalmente avviata" già per la segnalazione dell’ente o per l’esistenza di una precedente procedura analoga già definita dalla FMA.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/36/UE, soprattutto gli articoli 64, 65 e 67;
- il regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare l’articolo 395, paragrafi 1 e 5;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013 sul Meccanismo di vigilanza unico;
- il regolamento (UE) n. 468/2014, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3.
La direttiva 2013/36 e il regolamento n. 575/2013 formano, secondo i loro considerando, un quadro unitario di disciplina prudenziale e di vigilanza sugli enti creditizi.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
La Corte rileva che l’articolo 395, paragrafo 1, fissa il limite generale del 25% del capitale ammissibile per l’esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, ma il paragrafo 5 consente un superamento di tali limiti in presenza di condizioni specifiche.
In tale contesto, gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e del regolamento prudenziale. L’elenco delle misure amministrative indicato dall’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36 non è esaustivo.
La Corte qualifica quindi l’addebito di interessi previsto dal diritto austriaco come misura amministrativa ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. Tuttavia, una norma nazionale non può imporre automaticamente tale addebito senza verificare se l’ente soddisfi le condizioni dell’articolo 395, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013, che consentono legittimamente il superamento del limite.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
Ai fini dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento quadro MVU, la Corte precisa che una procedura di vigilanza è una procedura condotta da un’autorità nazionale competente volta a preparare l’adozione di una decisione di vigilanza. La nozione di procedura "formalmente avviata" richiede un atto formale di apertura della procedura da parte dell’autorità; non basta una semplice segnalazione dell’ente vigilato.
La Corte esclude anche che la circostanza che la FMA abbia già adottato una decisione in una procedura parallela su violazioni analoghe possa far ritenere formalmente avviata la nuova procedura. Conta la specifica procedura oggetto del passaggio di competenze, non l’esistenza di precedenti casi simili.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 64 e l’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, nonché l’articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 575/2013, ostano a una normativa nazionale che imponga automaticamente un addebito di interessi per il superamento dei limiti delle grandi esposizioni anche quando siano soddisfatte le condizioni per la deroga;
- l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento quadro MVU non consente di considerare formalmente avviata una procedura di vigilanza né per la sola segnalazione dell’ente né per la precedente decisione adottata in una procedura parallela.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nel settore della vigilanza bancaria armonizzata, gli Stati membri non possono introdurre meccanismi automatici che prescindano dalle condizioni sostanziali previste dal diritto dell’Unione. Inoltre, nel passaggio di competenze tra autorità nazionali e BCE, la continuità procedurale è ammessa solo per procedimenti effettivamente e formalmente avviati dall’autorità competente prima della data di trasferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-16/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-59/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-61/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-115/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-120/17
- Sentenza · 7 ago 2018Corte di giustizia, Sentenza C-122/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →