Corte di giustizia, Sentenza C-61/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — Miriam Bichat e a. contro Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 2, paragrafo 4, primo comma – Nozione di “impresa che controlla il datore di lavoro” – Procedure di consultazione dei lavoratori – Onere della prova. — Cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-72/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso autonomo la nozione di impresa controllante nella disciplina sui licenziamenti collettivi. Essa esclude che bastino meri legami contrattuali o fattuali e richiede invece un potere giuridicamente fondato di influenza determinante sugli organi del datore di lavoro. Poiché la prima questione riceve risposta positiva ma restrittiva, la Corte dichiara assorbite le questioni successive. Il giudizio chiarisce così i limiti dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 98/59/CE nei casi di gruppi societari.
Interpretazione della nozione di "impresa che controlla il datore di lavoro" ai fini della consultazione nei licenziamenti collettivi ex direttiva 98/59/CE.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE, la nozione di "impresa che controlla il datore di lavoro" comprenda solo una società che esercita l’influenza tramite partecipazioni e diritti di voto, oppure anche un’impresa che esercita un’influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali o di fatto; e, in caso affermativo, quali informazioni debbano essere fornite ai rappresentanti dei lavoratori e quale onere probatorio gravi sui lavoratori.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE deve essere interpretato nel senso che la "impresa che controlla il datore di lavoro" è qualsiasi impresa collegata al datore di lavoro da partecipazioni al capitale o da altri vincoli giuridici idonei a consentirle di esercitare un’influenza determinante sugli organi decisionali del datore di lavoro e di costringerlo a prevedere o effettuare licenziamenti collettivi; non sono sufficienti meri rapporti contrattuali privi di tale potere, né criteri puramente fattuali o economici. Di conseguenza, non occorre esaminare le ulteriori questioni su informazione aggiuntiva e onere della prova.
Norme richiamate
- Direttiva 98/59/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 98/59/CE
- Articolo 5, direttiva 98/59/CE
- Articolo 6, direttiva 98/59/CE
- Kündigungsschutzgesetz (articolo 17)
- Direttiva 75/129/CEE
- Direttiva 92/56/CEE
Interpretazione della nozione di "impresa che controlla il datore di lavoro" nei licenziamenti collettivi
La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali proposti dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in controversie di lavoro tra tre dipendenti e il loro ex datore di lavoro, Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (APSB). Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi, con particolare riferimento all’individuazione dell’"impresa che controlla" il datore di lavoro.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti avevano lavorato per anni nell’impresa APSB, che operava esclusivamente per GlobeGround Berlin GmbH & Co. KG (GGB). Dopo l’acquisizione di GGB da parte del gruppo WISAG, GGB decise di porre fine alle attività di APSB e di scioglierne l’organizzazione. APSB avviò quindi una procedura di licenziamento collettivo, consultando il comitato aziendale, ma i licenziamenti furono contestati dalle lavoratrici.
Il giudice tedesco osservò che, in diritto nazionale, la nozione di "impresa che controlla il datore di lavoro" poteva essere letta in modo estensivo, includendo anche soggetti non legati da rapporti societari in senso stretto ma capaci di esercitare un’influenza di fatto o contrattuale. Da qui il rinvio alla Corte su più questioni, tra cui l’ampiezza della nozione di controllo, il contenuto degli obblighi informativi verso i rappresentanti dei lavoratori e l’eventuale onere della prova a carico dei lavoratori.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 98/59/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l’articolo 5 e l’articolo 6;
- la direttiva 75/129/CEE e la direttiva 92/56/CEE, che avevano introdotto l’originario paragrafo 4 dell’articolo 2;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 17 del Kündigungsschutzgesetz tedesco, che recepisce la direttiva.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se la nozione di impresa controllante richieda un controllo esercitato tramite partecipazioni e diritti di voto oppure se basti un’influenza contrattuale o di fatto;
- se, in caso di controllo “di fatto”, le ragioni economiche delle decisioni dell’impresa controllante debbano essere comunicate ai rappresentanti dei lavoratori;
- se i lavoratori che contestano il licenziamento debbano sopportare un onere probatorio più ampio rispetto alla mera allegazione di una situazione di controllo.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di "impresa che controlla il datore di lavoro" non è definita dalla direttiva né rinvia al diritto nazionale; pertanto deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui, nel contesto della direttiva 98/59, il concetto di controllo riguarda la situazione in cui un’impresa può adottare una decisione strategica o commerciale che costringe il datore di lavoro a prevedere o pianificare licenziamenti collettivi.
Sul piano storico, la Corte osserva che il paragrafo 4 dell’articolo 2 è stato introdotto per colmare una lacuna e garantire l’effettività della tutela dei lavoratori nei gruppi di imprese. Lo scopo della direttiva, come emerge dal considerando 2, è infatti il rafforzamento della protezione dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Tuttavia, tale finalità deve conciliarsi con il principio di certezza del diritto.
Da ciò deriva una nozione di controllo che comprende:
- le imprese legate al datore di lavoro da partecipazioni al capitale sociale tali da conferire la maggioranza dei voti in assemblea e/o negli organi decisionali;
- anche le situazioni in cui, pur in assenza della maggioranza formale, un’impresa esercita un’influenza determinante sugli organi societari, ad esempio per frammentazione del capitale, bassa partecipazione alle assemblee o patti parasociali.
Viceversa, la Corte esclude che possano bastare criteri puramente fattuali, come un interesse patrimoniale comune o un generico interesse a garantire l’adempimento degli obblighi della direttiva. Parimenti, un semplice rapporto contrattuale non è sufficiente se non consente all’impresa di incidere in modo determinante sulle decisioni di licenziamento del datore di lavoro.
Decisione e dispositivi
La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE si riferisce a qualsiasi impresa collegata al datore di lavoro da partecipazioni al capitale o da altri vincoli giuridici che le consentano di esercitare un’influenza determinante sugli organi decisionali del datore di lavoro e di costringerlo a prevedere o effettuare licenziamenti collettivi.
Poiché tale risposta risolve la questione centrale in senso sufficiente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alle questioni seconda, terza, quarta e quinta.
Principio affermato
La tutela procedurale nei licenziamenti collettivi opera anche quando la decisione sia sostanzialmente imposta da un soggetto controllante, ma il controllo deve risultare da legami giuridici idonei a conferire un potere determinante, non da mere circostanze economiche o di fatto. In tal modo la Corte delimita il perimetro della responsabilità consultiva del datore di lavoro nei gruppi societari, rafforzando la protezione dei lavoratori senza sacrificare la certezza del diritto.
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