Corte di giustizia, Sentenza C-16/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione. — Causa C-16/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale portoghese, ha chiarito che la società madre e la sua succursale non diventano soggetti passivi distinti ai fini IVA per il solo fatto di avere numeri di identificazione fiscale diversi. In una situazione in cui l’IVA è stata assolta su costi riaddebitori di un ACE, il diniego del diritto a detrazione alla succursale è incompatibile con gli articoli 167 e 168 della direttiva IVA e con il principio di neutralità, salvo verifica delle condizioni sostanziali del diritto. La sentenza ribadisce inoltre che il dato formale dell’identificazione fiscale non può prevalere sulla realtà del soggetto passivo unico.
IVA: la società estera e la sua succursale non possono essere considerate soggetti passivi distinti solo perché dotate di diversi numeri di identificazione fiscale, con conseguente illegittimità del diniego di detrazione dell’IVA a monte alla succursale.
La questione giuridica
Se gli articoli 167 e 168 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di neutralità, ostino a che l’amministrazione fiscale consideri una società con sede in uno Stato membro e la sua succursale in un altro Stato membro come due soggetti passivi distinti solo perché ciascuno dispone di un proprio numero di identificazione fiscale, negando per tale ragione alla succursale il diritto a detrazione dell’IVA assolta su note di addebito emesse da un ACE di cui è membro la società e non la succursale.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una società stabilita in uno Stato membro e la sua succursale situata in un altro Stato membro costituiscono, in linea di principio, un unico soggetto passivo ai fini IVA; di conseguenza, l’amministrazione fiscale non può negare alla succursale il diritto alla detrazione dell’IVA solo perché società e succursale hanno numeri di identificazione fiscale differenti o perché, nella costituzione di un consorzio, è stato utilizzato un numero diverso da quello della succursale. Restano comunque da verificare, da parte del giudice nazionale, le altre condizioni sostanziali del diritto a detrazione previste dall’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 167-169 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 178 e 179 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 192 bis, 193, 194 e 196 della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
IVA, società madre e succursale: diniego di detrazione e identificazione fiscale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário portoghese in materia di IVA e diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. La questione nasce dal rifiuto dell’amministrazione fiscale portoghese di riconoscere alla succursale in Portogallo di una società tedesca la detrazione dell’IVA addebitata su costi ri-fatturati da un ACE (consorzio sinergico di imprese).
Fatti e procedimento principale
La società tedesca TGE Bonn ottiene in Portogallo un primo numero di identificazione fiscale come soggetto non residente senza stabile organizzazione per un’operazione specifica; successivamente viene registrata la sua succursale portoghese, dotata di un proprio numero di identificazione fiscale. La TGE Bonn costituisce poi con un’altra impresa l’ACE Projesines per l’esecuzione di un progetto in Portogallo. In un secondo momento, la succursale stipula con l’ACE un contratto di subappalto e l’ACE, nel riaddebito dei costi, utilizza il numero di identificazione fiscale della succursale, applicando l’IVA sulle note di addebito che vengono poi detratte dalla succursale.
In sede di controllo, l’autorità tributaria sostiene che TGE Bonn e TGE Sucursal em Portugal siano due soggetti distinti, perché titolari di numeri fiscali diversi, e che solo la TGE Bonn fosse membro dell’ACE. Di conseguenza, nega il diritto alla detrazione alla succursale e ne ordina la restituzione dell’IVA detratta.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167-169, 178, 179, 192 bis-194 e 196 della direttiva IVA, gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e il principio di neutralità ostino a che l’amministrazione fiscale neghi la detrazione alla succursale sulla base del solo rilievo che società e succursale hanno numeri di identificazione fiscale differenti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 44 della direttiva IVA sul luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo;
- gli articoli 167 e 168 della direttiva IVA, relativi alla nascita e all’estensione del diritto a detrazione;
- l’articolo 178, lettera a), sulla necessità della fattura;
- l’articolo 179 sulla modalità di esercizio della detrazione;
- gli articoli 192 bis, 193, 194 e 196 sulla soggettività passiva e sul meccanismo del reverse charge;
- gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definiscono sede dell’attività economica e stabile organizzazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e 168 della direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta e non può essere limitato se non nei casi espressamente previsti. Richiama inoltre la propria giurisprudenza costante secondo cui una società stabilita in uno Stato membro e la sua succursale in un altro Stato membro costituiscono, ai fini IVA, un unico soggetto passivo, salvo che la succursale svolga un’attività indipendente assumendo il proprio rischio economico.
Nel caso concreto, la Corte osserva che i diversi numeri di identificazione fiscale sono in realtà attribuibili a un unico soggetto, ossia la società tedesca. Il fatto che, per la costituzione dell’ACE, sia stato usato il primo numero fiscale e, per i riaddebiti, il numero della succursale non consente di scindere artificialmente il soggetto passivo. Da ciò discende che società e succursale devono essere trattate come un unico soggetto passivo IVA.
La Corte aggiunge che, quando l’amministrazione dispone già delle informazioni necessarie per dimostrare che il destinatario delle operazioni è debitore d’imposta, non può imporre condizioni supplementari che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione. Il principio di neutralità fiscale impone quindi il riconoscimento della detrazione, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti sostanziali di cui all’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, verifica che resta affidata al giudice nazionale.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, come modificata, e il principio di neutralità ostano a che un’amministrazione tributaria consideri una società stabilita in un altro Stato membro e la sua succursale come due soggetti passivi distinti solo perché ciascuno dispone di un numero di identificazione fiscale proprio, e neghi per tale motivo alla succursale la detrazione dell’IVA sulle note di addebito emesse da un ACE di cui è membro la società e non la succursale.
Principio affermato
Ai fini IVA, società estera e succursale costituiscono normalmente un unico soggetto passivo; il possesso di diversi numeri di identificazione fiscale non giustifica, da solo, il diniego della detrazione dell’IVA a monte, se gli altri requisiti sostanziali del diritto risultano soddisfatti.
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