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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-122/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 agosto 2018. — David Smith contro Patrick Meade e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Terza direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto delle direttive – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva – Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una direttiva. — Causa C-122/17

Giurisprudenza europea62017CJ0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce i limiti dell’effetto diretto delle direttive nei rapporti tra privati nel settore dell’assicurazione RC auto. Quando una norma interna e una clausola di polizza sono incompatibili con una direttiva, ma la controversia oppone solo soggetti privati, il giudice nazionale non deve disapplicarle sulla sola base della direttiva. La tutela del danneggiato può semmai passare da un’azione risarcitoria contro lo Stato per violazione del diritto dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale sull’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma interna e una clausola assicurativa contrarie alla terza direttiva 90/232/CEE in materia di RC auto

La questione giuridica

Se, in una controversia tra privati relativa a un sinistro stradale, il giudice nazionale, impossibilitato a interpretare conformemente al diritto UE una normativa interna che esclude dalla copertura assicurativa i passeggeri trasportati in una parte del veicolo priva di sedili fissi, debba disapplicare sia la normativa nazionale sia la corrispondente clausola contrattuale; in subordine, se una simile disapplicazione equivalga a riconoscere un effetto diretto orizzontale alla direttiva.

Principio di diritto

Nel contesto di una controversia esclusivamente tra privati, il giudice nazionale che non possa interpretare in modo conforme al diritto dell’Unione una norma interna contraria a una direttiva, pur avente contenuto chiaro, preciso e incondizionato, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare quella norma né la clausola contrattuale che vi si conforma, perché la direttiva non può creare direttamente obblighi a carico di un soggetto privato né essere fatta valere orizzontalmente per imporre tale disapplicazione. Resta ferma, in presenza dei presupposti, la possibile responsabilità dello Stato per danni subiti dalla parte lesa ai sensi della giurisprudenza Francovich.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 90/232/CEE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 90/232/CEE

Disapplicazione di norme interne e clausole assicurative contrarie a una direttiva nei rapporti tra privati

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. La Corte è chiamata a stabilire se, in una controversia tra un danneggiato, i responsabili del veicolo e un assicuratore privato, il giudice nazionale debba disapplicare sia una normativa irlandese sia la clausola di polizza che escludeva la copertura per i passeggeri trasportati in una parte del veicolo non dotata di sedili fissi.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Smith riportò gravi lesioni nel 1999 mentre viaggiava come passeggero nella parte posteriore di un furgone coinvolto in un sinistro stradale. Il veicolo era condotto dal sig. Patrick Meade, di proprietà del sig. Philip Meade, e assicurato presso FBD Insurance plc. La polizza, pur approvata secondo il diritto irlandese allora vigente, conteneva una clausola che limitava la copertura ai soli passeggeri seduti sul sedile fisso anteriore, escludendo i passeggeri nel retro del furgone.

La High Court irlandese aveva già ritenuto, sulla base del dovere di interpretazione conforme, che la normativa nazionale dovesse essere letta in modo conforme alla direttiva e aveva dichiarato nulla la clausola di esclusione. In appello, la FBD sosteneva che tale soluzione attribuisse alla direttiva un effetto diretto orizzontale indebito nei confronti di un soggetto privato.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro normativo dell’epoca dei fatti:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, relativo all’organismo di indennizzo per danni causati da veicoli non identificati o non assicurati;
  • l’articolo 1 della direttiva 90/232/CEE, che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona di qualsiasi passeggero diverso dal conducente;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 288 TFUE, richiamato per chiarire la portata dell’obbligo di risultato delle direttive.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice irlandese chiedeva, in sostanza, se in una controversia tra privati il giudice nazionale sia tenuto a:

  • disapplicare la normativa interna incompatibile con la direttiva, quando non è possibile un’interpretazione conforme senza giungere a un’interpretazione contra legem;
  • disapplicare anche la clausola di esclusione contenuta nel contratto di assicurazione, poiché derivante dalla normativa nazionale incompatibile;
  • oppure se ciò comporti un effetto diretto orizzontale vietato della direttiva nei rapporti tra privati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto il principio generale di interpretazione conforme: i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce della lettera e della finalità della direttiva. Tale obbligo, però, incontra un limite invalicabile: non può condurre a un’interpretazione contra legem.

La Corte ribadisce poi la regola costante secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può essere invocata, come tale, in una controversia esclusivamente tra privati per ottenere la disapplicazione di una norma nazionale. La disapplicazione di una disposizione interna contrastante con una direttiva è ammessa solo quando la direttiva sia invocata nei confronti dello Stato, di un suo organo, di un ente controllato dallo Stato o, comunque, di un soggetto che rientri nella nozione di "emanazione dello Stato".

Nel caso di specie, la FBD è un assicuratore privato e, dunque, la controversia resta tra soggetti privati. La Corte distingue questa situazione da quella decisa nella sentenza DI, richiamata dal giudice del rinvio: in quel precedente, la disapplicazione derivava non dalla direttiva in quanto tale, ma da un principio generale del diritto dell’Unione, la non discriminazione in ragione dell’età. Qui, invece, l’articolo 1 della terza direttiva non esprime un principio generale del diritto dell’Unione, ma disciplina il contenuto sostanziale dell’obbligo assicurativo.

La Corte distingue anche i precedenti CIA Security e Unilever, relativi a regole tecniche adottate in violazione di obblighi procedurali di notifica: in tali casi, l’inapplicabilità delle norme nazionali discendeva da un vizio procedurale sostanziale e non dalla diretta invocazione della direttiva per imporre obblighi a un privato.

Decisione e conseguenze pratiche

La Corte conclude che, in una controversia tra singoli, il giudice nazionale che non riesca a interpretare il diritto interno in modo conforme a una direttiva non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili né la clausola del contratto di assicurazione che si conforma a tali disposizioni.

Tuttavia, la Corte precisa che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione, oppure chi sia subentrato nei suoi diritti, può eventualmente agire contro lo Stato membro chiedendo il risarcimento del danno secondo il modello di responsabilità dello Stato delineato dalla sentenza Francovich.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la direttiva, anche se chiara, precisa e incondizionata, non può essere utilizzata per imporre a un privato la disapplicazione di una clausola contrattuale in una lite tra privati; in tali casi non vi è effetto diretto orizzontale. La tutela dell’effettività del diritto UE va garantita, se del caso, attraverso l’interpretazione conforme nei limiti del possibile e, in caso di impossibilità, mediante la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autorinvio pregiudizialeeffetto diretto delle direttiverapporti tra privatiresponsabilità civile da circolazione stradale

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