Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di più crediti verso la società poi fallita: saldi negativi di un conto corrente bancario, saldi negativi di due rapporti di anticipazione su fatture e un credito da restituzione di un finanziamento erogato alla società in bonis. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo la documentazione prodotta priva di data certa e comunque insufficiente a provare esistenza e consistenza dei crediti. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi relativi alla data certa della documentazione ai sensi dell’art. 2704 c.c. e dell’art. 98 l.fall., evidenziando che i documenti prodotti dimostravano l’anteriorità al fallimento dei rapporti contrattuali; dall’altro, violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1832 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la rendicontazione bancaria e la documentazione relativa alle anticipazioni e al finanziamento erano idonee a provare i crediti, e che non spettasse alla banca fornire ulteriore prova oltre quella già prodotta, specie in mancanza di specifiche contestazioni del curatore.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e complessivamente fondati. Ha osservato che il decreto impugnato era affetto da motivazione meramente apparente nella parte in cui affermava l’assenza di data certa dei documenti senza una reale valutazione del loro contenuto e della loro idoneità a provare l’anteriorità al fallimento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca deve produrre gli estratti conto integrali dell’intero rapporto, mentre il curatore deve formulare contestazioni specifiche; in mancanza di tali contestazioni, il giudice deve prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come risultante dalla documentazione. La Corte ha quindi cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché verifichi se le scritture depositate abbiano data certa ex art. 2704 c.c. e se siano stati prodotti gli estratti conto integrali dei rapporti bancari, rimettendo al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata può essere provata anche con fatti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, purché idonei a dimostrarne in modo certo l’anteriorità rispetto al terzo; la valutazione spetta al giudice di merito, ma deve essere concretamente motivata.
art. 98 l.fall.
L’opposizione allo stato passivo è il veicolo processuale attraverso cui il creditore contesta il rigetto della domanda di insinuazione.
art. 2697 c.c.
Il creditore che insinua un credito bancario deve provare il rapporto e la consistenza del credito mediante la documentazione idonea; quanto al conto corrente, occorre la ricostruzione dell’intera evoluzione del rapporto.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono concorrere a provare l’anteriorità dei documenti e la consistenza del credito, nei limiti della valutazione del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
È consentito desumere per presunzioni l’anteriorità o l’idoneità probatoria di fatti rilevanti ai fini della data certa e della prova del credito.
art. 1832 c.c.
Nei confronti della curatela fallimentare non opera il meccanismo di approvazione tacita dell’estratto conto previsto per il rapporto ordinario con il correntista.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e della documentazione prodotta deve essere coerente e non apparente; il giudice non può ignorare documenti decisivi o attribuire loro un significato incongruo.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve valutare in modo concreto e non meramente assertivo se i documenti prodotti dal creditore siano muniti di data certa o comunque idonei a provare l’anteriorità del rapporto rispetto al fallimento.
- L’art. 2704 c.c. non contiene un elenco tassativo dei mezzi di prova della data certa: il giudice può valorizzare anche fatti equipollenti, ma deve spiegarne specificamente l’idoneità nel caso concreto.
- Nel credito bancario da conto corrente, la banca deve produrre gli estratti conto integrali dell’intero rapporto; tuttavia, una volta assolto tale onere, spetta al curatore formulare contestazioni specifiche sulle singole poste.
- In assenza di contestazioni puntuali del curatore, il giudice non può pretendere dal creditore una prova ulteriore e atomistica delle singole operazioni che compongono il saldo negativo del conto.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova o di data certa, senza confrontarsi con il contenuto dei documenti effettivamente prodotti.
- Nel verificare crediti già emersi in altre procedure concorsuali o in procedimenti monitori, il giudice del passivo può considerarli solo come elementi indiziari, ma non come prova automaticamente vincolante del credito.
- La mancata produzione del piano di ammortamento non esonera il giudice dall’esaminare l’ulteriore documentazione prodotta sul finanziamento e dall’accertare se essa sia comunque sufficiente a ricostruire il credito residuo.
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