Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17918/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/05/2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva già affrontato e disatteso i profili relativi al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla mancata esclusione della recidiva e al bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. In sede di legittimità il ricorrente ha riproposto tali censure, che la Corte di cassazione ha ritenuto confutative e meramente riproduttive di questioni già esaminate dal giudice di merito, quindi non consentite come motivi di ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché confutative e riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata e disattesa nel merito dalla Corte territoriale; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ripetitivo e inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano oggetto di censura, ma la Corte rileva che la questione è già stata vagliata e respinta nel giudizio di merito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva era stata oggetto di contestazione quanto alla sua applicazione e al bilanciamento con le attenuanti, ma la doglianza viene dichiarata inammissibile perché meramente riproduttiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre questioni di merito già decise, essendo consentiti solo motivi scrutinabili nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a confutare la motivazione della sentenza impugnata riproducendo questioni di fatto o di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza indicare reali vizi di legittimità.
  • La deduzione in cassazione del diniego della particolare tenuità del fatto, della recidiva e del relativo bilanciamento con le attenuanti generiche richiede specifiche censure di legittimità; non è sufficiente reiterare doglianze già respinte in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti dalla legge, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.