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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il diniego del condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, emesso dopo l'emersione di lavoro sommerso. Sosteneva, da un lato, la violazione del giudicato esterno formatosi sull'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2001 e, dall'altro, un vizio di motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che avrebbe omesso di esaminare circostanze decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo non conteneva il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. Tali requisiti erano applicabili perché la sentenza impugnata era stata depositata il 6 maggio 2009, durante il periodo di vigenza dell'art. 366-bis c.p.c. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Disciplina il condono richiamato dalla società; nel merito, i giudici tributari ne avevano negato l'operatività perché la contribuente era già a conoscenza dei controlli fiscali prima della dichiarazione di emersione.

  • Art. 2909 c.c.

    È stato invocato dalla società per sostenere l'efficacia di un giudicato esterno relativo all'annullamento dell'accertamento per l'anno 2001; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Art. 324 c.p.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la formazione del giudicato; anche questo motivo non è stato valutato nel merito per carenza dei requisiti formali del ricorso per cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione dedotti dalla società.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per i vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto mancanti entrambi i requisiti.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; la disposizione si applicava ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a partire dal 4 luglio 2009, ma l'abrogazione non era applicabile al ricorso in esame perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 maggio 2009.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali previsti dalla normativa applicabile al momento della pubblicazione della sentenza è essenziale: la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni di merito.
  • Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo relativo alla violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto, mentre ogni censura motivazionale doveva contenere una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La Corte di cassazione può respingere o dichiarare inammissibile un ricorso per ragioni processuali senza verificare se il contribuente avesse effettivamente ragione sul condono o sull'esistenza del giudicato esterno.
  • La data rilevante per stabilire l'applicabilità di una norma processuale transitoria può essere quella di pubblicazione della sentenza impugnata, non necessariamente quella di proposizione o decisione del ricorso.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione resistente può escludere una pronuncia sulle spese, ma non impedisce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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