Cassazione Penale, Sentenza n. 8398/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata (art. 416-bis cod. pen.). Il ricorrente deduceva: 1) la mancata acquisizione e trasmissione agli atti delle videoregistrazioni dell'impianto di videosorveglianza, che avrebbero provato la sua estraneità, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2) violazioni di legge e vizi di motivazione nella valutazione che ha negato l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, richiamando elementi personali e comportamentali favorevoli non adeguatamente considerati (richiamo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le videoregistrazioni citate non siano mai state acquisite nel fascicolo e non abbiano costituito la base della misura cautelare, per cui la loro mancata trasmissione in sede di riesame non determina nullità né vizio rilevante: le contestazioni restano assertive e ipotetiche. Quanto al diniego di misure alternative, la Corte ha ritenuto ammissibili e motivate le valutazioni del Tribunale che hanno evidenziato gravi indizi, reiterazione delle condotte, rilevanti collegamenti con soggetti riconducibili a un sodalizio camorristico e la concreta possibilità che il ricorrente potesse avvalersi di tali rapporti. Di conseguenza il rigetto del riesame è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
riferimento alla aggravante per il reato ai sensi dell'art. 416-bis
È il titolo di reato contestato (estorsione aggravata per il vincolo associativo), che giustifica la gravità dell'accusa e attesta la rilevanza dei legami associativi nel giudizio sulla custodia cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso in relazione alla prova e alla sua disamina
Norma processuale relativa all'assunzione e alla valutazione delle prove; la Corte osserva che la prova invocata (videoregistrazione) non era agli atti, dunque non poteva influire sul giudizio di riesame
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso e nella decisione, con specifico riferimento al comma 3
Disciplina le misure cautelari e le condizioni per la loro applicazione; il comma 3 consente al giudice di valutare elementi che indicano la pericolosità e la reiterazione delinquenziale, utilizzato dal Tribunale per motivare il rigetto delle misure alternative
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
specifico riferimento operato dalla corte nella motivazione
Permette di ritenere la sussistenza di esigenze cautelari anche sulla base di indizi concreti di pericolosità e reiterazione, nonostante argomentazioni difensive contrarie
L. 8 agosto 1995 n. 332, art. 23
menzionata la trasmissione di copia ex art. 23 n.1 L. 8-8-95 n.332
Riferimento formale alla trasmissione degli atti prevista dalla normativa antiracket/antimafia per il trattamento di fascicoli; qui utilizzato per gli adempimenti procedurali successivi
disp. att. cod. proc. pen. art. 94, comma 1-ter
menzionata per gli adempimenti di cancelleria
Norma di coordinamento procedurale sui provvedimenti cautelari e relativi adempimenti amministrativi, richiamata per gli obblighi di trasmissione a seguito della decisione
Massime di principio
- La mancata acquisizione di un documento (es. videoregistrazione) che non è mai entrato nel fascicolo non vicia automaticamente un provvedimento cautelare adottato su basi diverse: il difensore deve dimostrare che il documento era stato effettivamente valutato e decisivo per la misura
- Il diritto di accesso alle prove ha limiti nel procedimento incidentale di impugnazione: la richiesta di esibizione o acquisizione di prove non presenti negli atti dovrebbe essere proposta con specifiche istanze al pubblico ministero o al giudice competente e, se necessario, riproposta in sede di revoca della misura
- Per contestare efficacemente la sussistenza dei gravi indizi o l'esigenza cautelare è necessario non limitarsi ad affermazioni generiche, ma indicare elementi concreti e confrontare criticamente le fonti probatorie su cui il giudice ha fondato la misura
- Ai fini del diniego di misure alternative, il giudice può legittimamente valorizzare elementi che indicano reiterazione delittuosa, collegamenti stabili con organizzazioni criminali e precedenti comportamenti compatibili con il rischio di commissione di ulteriori reati
- In situazioni analoghe la strategia difensiva efficace comprende: istanze formali per l'acquisizione delle prove mancanti, documentazione oggettiva su attività lavorativa e assenza di pendenze successive, e motivazioni giuridiche precise per contestare la valutazione di pericolosità e la rilevanza dei collegamenti associativi
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