Cassazione Penale, Sentenza n. 34011/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 del Tribunale della Libertà di Milano che aveva confermato la custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Varese per furto aggravato (4 tonnellate di stagno e piombo, denaro e due furgoni) con plurime aggravanti e per la recidiva specifica a carico dell'odierno ricorrente. La difesa censurava l'inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen., sostenendo la mancanza di "gravi indizi" a carico: secondo la difesa l'accusa si fondava su una singola conversazione e su un incontro tra la convivente di un coindagato e la figlia del ricorrente, senza altri riscontri (ad esempio verifiche di contatti telefonici), e che quindi sarebbe stata necessaria l'applicazione dei requisiti dell'art. 192, comma 2, per le prove indiziarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice a quo secondo cui per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità e non i più stringenti requisiti di precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, per la prova indiziaria in sede di merito. La Corte ha ritenuto coerenti e non esigue le risultanze a carico: dati OCR/Telepass e geolocalizzazione che collegano i mezzi e le soste in zone industriali; tabulati telefonici che mostrano inattività dell'utenza del coindagato nella notte del fatto; intercettazioni dalle quali emergeva che il coindagato voleva avvisare un "Toni" e che tale nome era riconducibile all'odierno ricorrente per l'incontro tra la convivente e la figlia del ricorrente vicino all'abitazione di quest'ultimo; ulteriori conversazioni (18/10/2023 e 17/12/2023) che collocavano il "Toni" in un gruppo dedito ai furti e con dichiarazioni dello stesso ricorrente su imminenti "lavori". La Corte ha ritenuto che la difesa chiedesse una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in questa sede, e non ha individuato vizi motivazionali manifesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
L'art. 192, comma 2, richiede per la prova indiziaria precisione e concordanza degli indizi ai fini del giudizio di merito; tuttavia la Corte ha precisato che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell'adozione di misure cautelari personali
art. 273 cod. proc. pen.
Il comma 1-bis di art. 273 richiama i commi 3 e 4 e non il comma 2 dell'art. 192; per le misure cautelari è sufficiente la qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita
Massime di principio
- Per la concessione di misure cautelari personali (es. custodia cautelare) non è necessario che gli indizi raggiungano i requisiti di precisione e concordanza tipici della prova indiziaria in sede di merito: è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità.
- Intercettazioni, riscontri temporali (telepass/OCR, geolocalizzazione) e comportamenti coerenti dei coindagati possono costituire nel loro insieme gravi indizi, purché siano logicamente connessi e non isolati.
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una misura cautelare semplicemente richiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza decisiva nella motivazione che abbia effettivamente scardinato il ragionamento del giudice a quo.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è strategico produrre elementi che incidano con chiarezza e forza demolitoria sul nucleo probatorio decisivo (es. alibi verificabili, dati che escludano collegamenti telefonici o geolocalizzazioni), non limitandosi a contestazioni generiche.
- Quando l'accusa usa soprannomi o riferimenti informali (es. "Toni"), sono rilevanti i riscontri convergenti (incontri, riconoscimenti, conversazioni successive) che permettano di identificare la persona: l'assenza di un singolo accertamento tecnico non invalida automaticamente la valutazione se esistono altri riscontri logici e coerenti.
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