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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 2631 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Diniego di rimborso - Credito d'imposta IVA - Mancata presentazione Modello VR - Non esclude diritto al rimborso - Interruzione dell'attività produttiva - Istituto del rimborso - Applicabile - Termine di prescrizione ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato il diniego di rimborso del credito IVA, fondato sulla mancata presentazione del Modello VR. Il credito era maturato quando l’attività era ancora esercitata, ma la successiva cessazione dell’attività impediva di recuperarlo mediante compensazione, rendendo il rimborso l’unico strumento concretamente utilizzabile. La questione riguardava inoltre il termine applicabile per far valere il diritto al rimborso in assenza dell’apposita domanda formale.

La decisione

La pretesa della contribuente è stata accolta. La mancata presentazione del Modello VR è stata considerata un’inadempienza meramente formale, non idonea a far perdere un diritto al rimborso già maturato. L’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 riguarda principalmente le imprese in attività e non impedisce alle imprese cessate o fallite di chiedere il rimborso del credito IVA. Il diritto non è stato ritenuto soggetto al termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, bensì al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione disciplina il rimborso dell’eccedenza IVA, ma non esclude il diritto al rimborso delle imprese che abbiano cessato l’attività o siano fallite, soprattutto quando non possano più recuperare il credito mediante compensazione.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il termine decadenziale previsto per alcune domande di rimborso non si applica automaticamente al credito IVA già risultante dalla dichiarazione quando manca soltanto un adempimento formale ulteriore, come la presentazione del Modello VR.

  • Art. 2946 c.c.

    In assenza di uno specifico termine decadenziale applicabile, il diritto al rimborso del credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Un adempimento meramente formale non dovrebbe compromettere un diritto sostanziale al rimborso quando il credito IVA risulta effettivamente maturato e documentato.
  • La cessazione dell’attività può rendere il rimborso l’unico mezzo per recuperare il credito IVA, poiché non è più possibile utilizzare la compensazione con debiti d’imposta successivi.
  • La mancata presentazione del Modello VR, da sola, non comporta necessariamente la perdita del credito IVA, soprattutto per imprese cessate o fallite.
  • Occorre distinguere tra termini di decadenza espressamente previsti dalla legge e termine ordinario di prescrizione: in situazioni analoghe, il diritto può essere esercitato entro il termine decennale, se non trova applicazione una specifica decadenza.
  • Il principio richiede comunque che l’esistenza, l’ammontare e la spettanza del credito IVA siano dimostrati e che non vi siano altre cause sostanziali ostative al rimborso.

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